{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/approfondimento/rischio-radiologico-e-nucleare-il-comitato-linformazione-alla-popolazione/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900006721,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Rischio radiologico e nucleare: il Comitato per l’informazione alla popolazione","field_titolo_esteso":"Rischio radiologico e nucleare: il Comitato per l’informazione alla popolazione","field_id_contenuto_originale":900006722,"field_data":"2022-11-16T11:16:50+01:00","field_tipo_approfondimento":"3","path":{"alias":"/approfondimento/rischio-radiologico-e-nucleare-il-comitato-linformazione-alla-popolazione"},"field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Ha definito i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal Piano Nazionale e ha formulato direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza per le pianificazioni prefettizie
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\nObiettivo del Comitato è stato definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal Piano Nazionale e formulare direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza per le pianificazioni di competenza prefettizia.
\nIl Comitato ha svolto tale compito in collaborazione con una Commissione tecnico-scientifica istituita e coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
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\nOrganizzato in sottogruppi di lavoro che hanno istruito e redatto i contenuti richiesti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, il Comitato ha garantito la condivisione dei singoli contributi con l’obiettivo di produrre i testi concordati.
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\nUn Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” che raccoglie le informazioni tecnico scientifiche utili per informare le autorità, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta al rischio radiologico e nucleare. Il documento è articolato in due parti:
\nParte A – Informazione preventiva (che richiama la parte A dell’allegato XXXIV del Dlgs 101/2020). In particolare, tra le altre, sono richiamate le nozioni fondamentali sulla radioattività e sui suoi effetti, le modalità di informazione preventiva e le principali misure di protezione per la popolazione.
\nParte B – Informazione in emergenza (come previsto dalla parte B dell’allegato XXXIV del Dlgs 101/2020). In particolare, sono riportate le norme di comportamento per la popolazione che possono variare in base alla natura e all’evolvere dell’emergenza.
\nCompletano il documento due allegati: il primo contiene le informazioni rivolte a particolari gruppi di popolazione, elaborate dalla Commissione tecnico scientifica su richiesta del Comitato. Il secondo è un format di “Bollettino Informativo Tipo” che riporta i principali contenuti che potranno essere comunicati in caso di emergenza. Infine, è stata inserita un’Appendice che tratta la gestione dei “Rapporti con i media”, in caso di emergenza nazionale.
\nA fianco al Documento Tecnico è stata inoltre elaborata una Sintesi divulgativa “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” che ha come obiettivo quello di semplificare quanto riportato nel Documento Tecnico e di agevolare la comprensione dei concetti riportati. La Sintesi è rivolta a un pubblico più ampio mentre il Documento Tecnico è indirizzato a coloro i quali hanno esigenza di approfondire gli argomenti relativi al rischio radiologico e nucleare (Autorità, soccorritori, operatori dell’informazione).
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\r\n\r\nCompletano il documento due allegati: il primo contiene le informazioni rivolte a particolari gruppi di popolazione, elaborate dalla Commissione tecnico scientifica su richiesta del Comitato. Il secondo è un format di “Bollettino Informativo Tipo” che riporta i principali contenuti che potranno essere comunicati in caso di emergenza. Infine, è stata inserita un’Appendice che tratta la gestione dei “Rapporti con i media”, in caso di emergenza nazionale.
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\nÈ stato predisposto ai sensi dell’art. 197 (comma 1) del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV dello stesso Decreto legislativo.
\nIn particolare, i testi sono stati redatti dal Dipartimento della Protezione Civile che si è avvalso, a tale scopo, del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, istituita e coordinata dal Ministero della Salute, prevista dal comma 4 del sopracitato articolo 197.
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Il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” raccoglie i contenuti utili da fornire alla popolazione in riferimento a quanto previsto dal “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”.
\r\n\r\nÈ stato predisposto ai sensi dell’art. 197 (comma 1) del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV dello stesso Decreto legislativo.
\r\n\r\nIn particolare, i testi sono stati redatti dal Dipartimento della Protezione Civile che si è avvalso, a tale scopo, del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, istituita e coordinata dal Ministero della Salute, prevista dal comma 4 del sopracitato articolo 197.
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Il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” raccoglie i contenuti utili da fornire alla popolazione in riferimento a quanto previsto dal “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”.
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\nQuesta sintesi divulgativa – che si rivolge in via prioritaria alla popolazione, ma anche alle Componenti, alle Strutture Operative e a tutti gli attori del Servizio Nazionale che hanno titolo a fare comunicazione del rischio – è stata realizzata a partire dal Documento Tecnico, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile che si avvalso del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal menzionato comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 101/2020, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, prevista dal comma 4 del succitato articolo 197.
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\r\n\r\nQuesta sintesi divulgativa – che si rivolge in via prioritaria alla popolazione, ma anche alle Componenti, alle Strutture Operative e a tutti gli attori del Servizio Nazionale che hanno titolo a fare comunicazione del rischio – è stata realizzata a partire dal Documento Tecnico, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile che si avvalso del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal menzionato comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 101/2020, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, prevista dal comma 4 del succitato articolo 197.
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\nIn questo caso, i documenti prodotti dal Dipartimento delineano gli elementi utili a indirizzare e uniformare le informazioni che le Prefetture sono tenute a fornire alla popolazione interessata quali i programmi di comunicazione preventiva, e l‘inserimento nei piani locali delle disposizioni e delle procedure per la diffusione delle informazioni in caso di emergenza. - ex articolo 197, commi 2 e 3, lettera b), del Dlgs 101/2020.
\nAnche il documento di direttive, così come il Documento Tecnico, è composto da due sezioni:
\nParte I - L’informazione preventiva
\nParte II - L’informazione in emergenza
\nLa parte I, dedicata all’informazione preventiva, è strutturata in relazione ai Piani di emergenza predisposti dal Prefetto, e previsti dal titolo XIV, del Dlgs 101/2020.
\nÈ quindi opportuno, già in ordinario, informare la popolazione, e tutti gli altri soggetti interessati, sugli scenari connessi al rischio radiologico e nucleare, presenti sul territorio di competenza del Prefetto.
\nAnche il Dipartimento della Protezione Civile predispone e attua il programma di comunicazione preventiva in raccordo con i Prefetti che possono prevedere il concorso delle Amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, dei Comuni, e delle Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ex art.197, comma 2, del Dlgs 101/2020.
\nLa parte II del documento riguarda l’informazione alla popolazione in fase di emergenza, ricordando che le indicazioni riportate dovranno essere adattate alle caratteristiche del territorio di competenza di ciascuna Prefettura e alla pianificazione di emergenza esistente.
\nL'informazione deve comprendere gli elementi riportati nell'allegato XXXIV, parte B, del Dlgs n. 101 del 2020.
\nIn particolare, le informazioni devono riguardare:
\na) la descrizione dell’evento e delle sue caratteristiche ove conosciute;
\nb) le risposte delle Istituzioni;
\nc) le misure protettive e le norme comportamentali.
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Il Dipartimento della Protezione Civile, in base agli esiti del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione, ha curato anche la definizione delle Direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni di competenza dei Prefetti, come previsto dall’articolo 197, comma 1, lettera b), del Dlgs 101/2020.
\r\n\r\nIn questo caso, i documenti prodotti dal Dipartimento delineano gli elementi utili a indirizzare e uniformare le informazioni che le Prefetture sono tenute a fornire alla popolazione interessata quali i programmi di comunicazione preventiva, e l‘inserimento nei piani locali delle disposizioni e delle procedure per la diffusione delle informazioni in caso di emergenza. - ex articolo 197, commi 2 e 3, lettera b), del Dlgs 101/2020.
\r\n\r\nAnche il documento di direttive, così come il Documento Tecnico, è composto da due sezioni:
\r\n\r\nParte I - L’informazione preventiva
\r\n\r\nParte II - L’informazione in emergenza
\r\n\r\nLa parte I, dedicata all’informazione preventiva, è strutturata in relazione ai Piani di emergenza predisposti dal Prefetto, e previsti dal titolo XIV, del Dlgs 101/2020.
\r\n\r\nÈ quindi opportuno, già in ordinario, informare la popolazione, e tutti gli altri soggetti interessati, sugli scenari connessi al rischio radiologico e nucleare, presenti sul territorio di competenza del Prefetto.
\r\n\r\nAnche il Dipartimento della Protezione Civile predispone e attua il programma di comunicazione preventiva in raccordo con i Prefetti che possono prevedere il concorso delle Amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, dei Comuni, e delle Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ex art.197, comma 2, del Dlgs 101/2020.
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\r\n\r\nIn particolare, le informazioni devono riguardare:
\r\n\r\na) la descrizione dell’evento e delle sue caratteristiche ove conosciute;
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Premessa
\nParte I – Informazione preventiva
\n1. Contenuti della informazione preventiva
\n1.1 La radioattività
\n1.2 Scenari previsti
\n1.3 Il piano di emergenza
\n1.4 Soggetti coinvolti
\n1.5 Monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti
\n2. Modalità per avvertire la popolazione
\n3. Strumenti di comunicazione
\n4. Misure per assistere e soccorrere la popolazione
Parte II – Informazione in emergenza
\n1. Contenuti della informazione in emergenza
\n1.1 Descrizione dell’evento
\n1.2 La risposta istituzionale: le attività messe in campo dalle Autorità
\n1.3 Misure per proteggere la popolazione e norme comportamentali
\n2. Il Coordinamento delle informazioni a livello locale
\n3. L’informazione alla popolazione e i rapporti con i media
\n4. Esercitazioni per testare i piani di informazione/comunicazione
\n5. Strumenti di informazione e di comunicazione
\nAllegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti
\nAllegato 2 – Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”
\nAllegato 3 – “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” - Sintesi divulgativa del Documento Tecnico
Premessa
\nLe presenti direttive sono predisposte ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art.197 del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM, in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV.
\nLe direttive sono state redatte sulla base degli esiti del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 e istituito con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 697 del 14 marzo 2022 – successivamente integrato con Decreto n. 917 del 4 aprile 2022, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, (Art. 197, comma 1 e comma 4 del Decreto legislativo 101/2020).
\nAl Comitato hanno preso parte i rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della transizione ecologica, dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Conferenza Unificata.
\nIl Comitato ha predisposto un Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” (Allegato 2) che raccoglie le informazioni tecnico scientifiche utili per informare i decisori, gli operatori, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta al rischio radiologico e nucleare. Del citato documento è stata anche prodotta una Sintesi divulgativa “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” (Allegato 3) con l’obiettivo di semplificarne i contenuti tecnici tali da renderli di più facile comprensione per la popolazione.
\nLe presenti direttive contengono elementi utili a indirizzare e uniformare le informazioni che le Prefetture sono tenute a fornire alla popolazione interessata, sia in fase preventiva, sia durante un’emergenza radiologica o nucleare.
\nSulla base delle seguenti indicazioni le Prefetture - ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 197 del D.lgs. 101/2020, sono tenute a predisporre e attuare i programmi di comunicazione preventiva e inserire nei piani locali le disposizioni e le procedure per la diffusione delle informazioni da fornire alla popolazione in caso di emergenza.
\nIl documento è composto da due sezioni:
\n\n
La parte I, dedicata all’informazione preventiva, è strutturata in relazione ai Piani di emergenza previsti dal titolo XIV del Decreto legislativo 101/2020, la cui predisposizione è a cura del Prefetto.
\nPer approfondimenti si rinvia al Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” predisposto dal Dipartimento della protezione civile che si è avvalso della collaborazione del succitato Comitato (Allegato 2).
\nNella parte I sono riportate anche le indicazioni utili ai Prefetti per l’organizzazione e per i contenuti dell’informazione, in particolare su:
\nAi sensi dell’art.197, comma 2 il Dipartimento della Protezione Civile predispone e attua il programma di comunicazione preventiva in raccordo con i Prefetti che possono prevedere il concorso delle Amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, dei Comuni, nonché delle Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
\nLa parte II del documento riguarda l’informazione della popolazione in fase di emergenza, con la specifica dei contenuti minimi essenziali.
\nLe indicazioni del presente documento dovranno essere adattate alle caratteristiche del territorio di competenza di ciascuna Prefettura e alla pianificazione di emergenza esistente.
\n\n
Parte I – Informazione preventiva
\nIn ordinario, è opportuno informare la popolazione, e tutti gli altri soggetti interessati, sugli scenari connessi al rischio radiologico e nucleare, presenti sul territorio di competenza del Prefetto.
\nI contenuti essenziali dell’informazione preventiva sono i seguenti:
\n1.1 La radioattività
\nChe cos’è la radioattività;
\n- tipologia di radiazioni;
- radioattività naturale e artificiale;
- effetti delle radiazioni sulla salute umana.
(Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte A)
\n1.2 Scenari previsti
\nIn relazione al territorio di riferimento occorre indicare il rischio a cui è esposta la popolazione precisando:
\n(Allegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti)
\n
1.3 Il Piano di emergenza
\nPer tutte le installazioni e le attività svolte sul territorio nazionale in campo nucleare e radiologico, la normativa prevede la predisposizione di Piani di emergenza locali, a cura del Prefetto della Provincia in cui si trova l’installazione o si svolge l’attività.
\nIn questi casi, gli incidenti che possono verificarsi negli impianti o nelle attività che detengono o maneggiano sostanze radioattive hanno tutti un impatto locale e non coinvolgono vaste aree del territorio nazionale. Nei casi in cui i Piani di emergenza coinvolgano più province limitrofe, i Piani hanno carattere interprovinciale e l’Autorità responsabile è il Prefetto della Provincia dove si verifica l’incidente.
\nPer gli incidenti transfrontalieri i Prefetti predispongono Piani di emergenza discendenti dal Piano nazionale.
\nLe azioni delle Autorità previste dai Piani di emergenza sono volte essenzialmente:
\n\n
1.4 Soggetti coinvolti
\nLe Autorità competenti per la gestione di un’emergenza forniscono informazioni alla popolazione potenzialmente interessata dal rischio radiologico o nucleare, riguardo ai propri ambiti di intervento, alle attività e agli strumenti utilizzati in caso di emergenza.
\nIn emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile coordina le attività di informazione alla popolazione, diffonde l’informazione preventiva su scala nazionale tramite il proprio sito istituzionale o attraverso campagne informative con particolare riferimento alle aree che rischiano di essere interessate dall’emergenza.
\nA livello locale il Prefetto provvede all’informazione preventiva ai cittadini attraverso piani di comunicazione, con il concorso delle Regioni, delle Province autonome, dei Comuni e delle Strutture Operative di protezione civile
\n\n
1.5 Monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti
\nÈ importante che nell’informazione preventiva venga specificato che i Piani locali, al fine di caratterizzare la contaminazione conseguente all’evento incidentale occorso, prevedano l’esecuzione di rilievi radiometrici che vengono eseguiti, secondo un piano di campionamento definito dalle squadre NBCR (nucleare - biologico - chimico - radiologico) dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dai laboratori radiometrici delle Agenzie ragionali della protezione dell’ambiente e, a seconda del tipo di Pianificazione, da:
\nÈ importante spiegare che l’operatore dispone di sistemi di pronto allarme che sono in grado di rilevare la fuoriuscita di radioattività dall’impianto.
\nNel caso della sosta di un naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali il monitoraggio di pronto allarme viene avviato e coordinato dal Centro di Controllo istituito dalla Marina Militare o dalla Capitaneria di Porto.
\n\n
Per la gestione dell’emergenza il Prefetto inserisce nei Piani provinciali le disposizioni e le procedure per diffondere le corrette informazioni alla popolazione, in coerenza con i piani regionali e comunali, tenendo conto delle peculiarità territoriali, sociali e le risorse allo scopo disponibili.
\nLa comunicazione deve essere chiara e semplice affinché il messaggio sia compreso dal più ampio pubblico, anche i testi pubblicati sul sito istituzionale o utilizzati in pubblicazioni dedicate devono tendere alla semplificazione.
\nNella scelta delle attività di informazione e comunicazione è auspicabile favorire momenti di incontro e di dialogo per promuovere la partecipazione dei cittadini e la raccolta di dubbi e domande comuni. La selezione dei quesiti e delle relative risposte, può essere utilizzata per la redazione di Faq - Frequently asked questions o di altro materiale formativo/informativo.
\nLe modalità di comunicazione asincrone, quindi, possono essere integrate anche con occasioni di momenti pubblici quali incontri con la popolazione, seminari, webinar, progetti nelle scuole. In questo tipo di appuntamenti, oltre alla presenza di figure istituzionali, può essere utile il coinvolgimento di profili tecnici.
\nÈ sempre importante garantire il presidio dei canali digitali attivi, specie di quelli più orientati al dialogo e alla partecipazione (es. social network), in modo da poter fornire risposte tempestive alle sollecitazioni dei cittadini.
\nUna puntuale e chiara comunicazione facilita anche un comportamento proattivo dei cittadini che possono farsi parte attiva nella condivisione e divulgazione delle informazioni (es. contatti familiari, disposizioni aziendali, scolastiche ecc…).
\nDi seguito un elenco dei principali strumenti per l’informazione preventiva:
\nÈ opportuno prevedere in situazione ordinaria quali strumenti e canali saranno utilizzati in emergenza.
\n4. Misure per assistere e soccorrere la popolazione
\nIn caso di evento incidentale verranno fornite le seguenti informazioni:
\nIl Decreto legislativo 101/2020 stabilisce che informazioni di maggiore dettaglio siano fornite a particolari gruppi di popolazione in base all’attività svolta e al livello di responsabilità. È pertanto necessario prevedere un’informazione specifica destinata a particolari gruppi di popolazione.
\n(Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte B).
\n\n
Parte II – Informazione in emergenza
\nL'informazione deve comprendere gli elementi riportati nell'allegato XXXIV, parte B, del Decreto legislativo n. 101 del 2020. In particolare, le informazioni devono riguardare:
\na) la descrizione dell’evento e delle sue caratteristiche ove conosciute;
\nb) le risposte delle Istituzioni;
\nc) le misure protettive e le norme comportamentali.
\n2. I cittadini che rischiano di essere interessati dall'emergenza dovranno ricevere informazioni e istruzioni attraverso i canali di comunicazione ufficiali.
\n3. Tali informazioni e istruzioni saranno integrate con un richiamo alle nozioni fondamentali sulla radioattività e i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente.
\n(Allegato 2 - Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte A)
\n\n
1.1 Descrizione dell’evento
\nIn ogni fase operativa del Piano devono essere fornite informazioni sull’evento in corso, che includano, dove applicabile:
\n\n
1.2 La risposta istituzionale: le attività messe in campo dalle Autorità
\nNelle prime ore dall’evento
\nIn considerazione del fatto che in fase preventiva sono già indicate le competenze e le responsabilità istituzionali, è importante, durante l’evento, armonizzare la comunicazione dei diversi soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza tenendo presente che in questo contesto l’Autorità responsabile della attuazione del Piano è il Prefetto.
\nDi seguito si fornisce una sintesi della tipologia di informazioni da fornire alla popolazione riguardo le attività delle Autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza:
\nCon riferimento a questi aspetti, si ritiene opportuno sottolineare che la rappresentazione delle attività dovrà essere differenziata in base al target di riferimento:
\n\n
1.3 Misure per proteggere la popolazione e norme comportamentali
\nSapere cosa fare e cosa non fare è fondamentale per i cittadini sia nelle prime ore dall’emergenza sia nelle fasi successive. Le Autorità possono adottare, in relazione allo scenario e alla sua evoluzione, le misure volte a proteggere la popolazione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
\nDi seguito si fornisce un riepilogo delle misure protettive previste per i vari scenari.
\na) Riparo al chiuso
\nLa misura di riparo al chiuso consiste nell’indicazione da parte delle Autorità di ripararsi nella propria abitazione con le finestre chiuse e gli impianti di aerazione spenti. Questa misura serve a minimizzare l’esposizione da inalazione, da sommersione della nube e da suolo contaminato in quanto le mura delle abitazioni possono bloccare molta della radioattività. La misura protettiva prevede che il riparo al chiuso possa durare orientativamente 48 ore.
\nb) Allontanamento
\nLe persone presenti sul luogo dell’incidente o nelle vicinanze che non trovano riparo al chiuso vengono allontanate immediatamente, ancora prima che si verifichi o meno la contaminazione radioattiva, e indirizzate verso una specifica area sicura in cui rimangono a disposizione per gli eventuali controlli di contaminazione, nel caso sia accertata la fuoriuscita di materiale radioattivo.
\nc) Iodoprofilassi
\nLa misura della iodoprofilassi o somministrazione di iodio stabile consiste nell’assunzione di ioduro di potassio (KI) in compresse che ha l’effetto di saturare la ghiandola tiroidea di iodio stabile, bloccando l’assorbimento di iodio radioattivo (Iodio 131) e proteggendo da possibili danni che potrebbero sfociare in un tumore alla tiroide.
\nA seguito di un incidente nucleare, infatti, è possibile che venga rilasciata nell’aria una grande quantità di iodio radioattivo che potrebbe essere assorbito dall’organismo e assimilato dalla tiroide. Lo ioduro di potassio non impedisce allo iodio radioattivo di entrare nell’organismo ma riduce la frazione assorbita dalla ghiandola tiroidea.
\nd) Restrizione al consumo di alimenti
\nLa radioattività rilasciata a seguito di un incidente nucleare viene trasportata nell’ambiente. Durante il trasporto, parte della radioattività in aria si deposita a terra, soprattutto in presenza di pioggia, provocando la contaminazione del suolo. La radioattività depositata nel terreno viene assorbita dalle piante attraverso le foglie e le radici, entra nella catena alimentare, provocando così l’esposizione da ingestione.
\nPer questo motivo nelle aree più contaminate, individuate per mezzo delle attività di monitoraggio, vengono previste contromisure alimentari, quali il blocco al consumo degli alimenti. In prima battuta il divieto potrebbe riguardare soprattutto i vegetali a foglia e il latte.
\nAl fine di proteggere la catena alimentare nelle aree più contaminate, vengono inoltre adottate misure a protezione del patrimonio zootecnico che mirano ad evitare l’esposizione degli animali da allevamento. Queste misure possono riguardare ad esempio il divieto di pascolo, l’alimentazione degli animali con foraggio e mangimi non contaminati, il riparo al chiuso degli animali da allevamento, il divieto di macellazione.
\ne) Zona di esclusione (zonizzazione)
\nLa zona di esclusione prevede la delimitazione dell’area coinvolta dall’evento e la localizzazione successiva di un’area di supporto alle operazioni e di un’area operativa.
\nLa creazione di una zona di esclusione (zonizzazione) riguarda principalmente gli incidenti che avvengono in una località non prevedibile, quali incidenti durante il trasporto o ritrovamento di sorgenti orfane.
\nLa zonizzazione prevede la creazione di:
\n\n
f) Blocco della circolazione
\nNella fase iniziale, questa azione può essere proficuamente adottata fino a decine di chilometri di distanza da un incidente nucleare.
\nLe restrizioni al traffico (stradale, ferroviario, marittimo, aereo), portuale e aeroportuale sono utili al fine di:
\nNello specifico, per la tipologia degli scenari contemplati, la misura del blocco della circolazione può prevedere le seguenti azioni:
\ng) Evacuazione
\nL'evacuazione è una misura urgente che consiste nell’allontanamento temporaneo della popolazione da un’area, per evitare o ridurre l’esposizione alla radioattività rilasciata a seguito di un evento incidentale.
\nCondotta prima di un rilascio, può evitare l'esposizione alla radioattività.
\nh) Dislocazione
\nLa misura della dislocazione consiste nell’allontanamento non urgente, e per un periodo di tempo prolungato, di persone al fine di evitare esposizioni a lungo termine dovuta a materiale radioattivo depositato al suolo.
\nLe aree che richiedono il trasferimento sono in genere identificate sulla base di un monitoraggio che evidenzi il superamento di certe concentrazioni di radioattività.
\ni) Decontaminazione
\nLa misura si applica ai cittadini e agli operatori che potrebbero essere stati contaminati. La decontaminazione è finalizzata alla rimozione di sostanze radioattive e che, se esterna, consiste nella rimozione degli abiti contaminati e nel lavaggio con acqua e sapone delle zone contaminate.
\nLa decontaminazione è preceduta da una fase di monitoraggio, che riguarda chiunque sia stato in zone con alta contaminazione. Il monitoraggio permette di operare selettivamente solo sulle persone contaminate e solo sulla zona del corpo effettivamente contaminata.
\nPer gli operatori la decontaminazione radiologica sul campo ha come scopo la limitazione della dispersione del materiale radioattivo oltre la Zona Calda (Rossa) e, nel contempo, la riduzione dell’esposizione delle persone contaminate. Chiunque esca dalle zone contaminate, assieme a materiale, oggetti e mezzi, deve essere monitorato per il controllo dell’eventuale contaminazione presente.
\nPer poter effettuare queste operazioni, i Vigili del Fuoco individuano delle aree immediatamente fuori la Zona Calda e in prossimità dell’accesso alla stessa, dove vengono effettuate le operazioni di monitoraggio per le eventuali, successive operazioni di decontaminazione.
\nLe principali indicazioni sui comportamenti da adottare subito dopo il verificarsi dell’evento e nelle ore/giorni successivi
\nLe norme comportamentali da adottare in caso di incidente radiologico o nucleare si distinguono in:
\n\n
(Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte B)
\n\n
2. Il Coordinamento dell’informazione a livello locale
\nIl Piano locale predisposto dalla Prefettura individua i contenuti dell’informazione e della comunicazione alla popolazione, unitamente ai comportamenti di autoprotezione da indicare, in funzione della fase operativa prevista dal modello di intervento del Piano di emergenza.
\nLa Prefettura competente per territorio trasmette ai Comuni interessati i contenuti dell’informazione al pubblico, assicura il coordinamento con la Regione e i Comuni di competenza per la condivisione e l’aggiornamento delle informazioni disponibili e del materiale elaborato per l’informazione al pubblico.
\nLe ARPA e le Aziende Sanitarie competenti per territorio concorrono a livello locale all’elaborazione dei contenuti specifici dell’informazione, che potranno essere veicolate e condivise dalla Prefettura.
\nÈ di prioritaria importanza individuare, all’interno dell’Amministrazione prefettizia, un referente della comunicazione che assicuri le risposte dirette ai cittadini o ad altri soggetti esterni (ad es. scuole; specifiche categorie professionali etc.) affinché sia garantita l’omogeneità delle risposte fornite all’esterno.
\n3. L’informazione alla popolazione e i rapporti con i media
\nLa pianificazione dei rapporti con i media è inevitabilmente legata alla pianificazione della comunicazione e dell’informazione al pubblico: i messaggi forniti ai media e al pubblico devono essere coerenti sia nella fase dell’informazione preventiva sia in quella di emergenza.
\nÈ opportuno pianificare i rapporti con i media considerando due aspetti
\n• la necessità di assicurare il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività sulle attività dell’amministrazione;
\n• la possibilità di utilizzo dei media come canale di riferimento a cui la Prefettura si rivolge, per poter veicolare dati, messaggi, informazioni ai cittadini, sia in ordinario che in emergenza.
\nÈ molto importante rivolgersi al cittadino con “una sola voce”. Questo non significa che solo un soggetto è “autorizzato” a parlare, ma che tutti i referenti deputati veicolino le stesse informazioni, al fine di garantire che il messaggio trasmesso sia quanto più efficace e omogeneo possibile. Tale esigenza, in emergenza, riveste una importanza strategica perché ogni disallineamento, anche solo terminologico, può generare confusione.
\nObiettivo principale del rapporto con i mass media in emergenza è quello di dare massima e tempestiva diffusione alle informazioni ufficiali dell’Autorità competente sull’evoluzione del fenomeno, sulle attività di soccorso e assistenza alla popolazione messe in campo, sull’attivazione delle componenti e strutture operative del Sistema di protezione civile, sui provvedimenti adottati a livello locale e/o nazionale e, più in generale, su tutti quei contenuti che, attraverso il filtro mediatico, possono facilmente raggiungere il cittadino ed essere utili nell’imminenza di un evento e nelle successive fasi di gestione e superamento dell’emergenza (comportamenti di autoprotezione, attivazione di sportelli, numeri verdi…).
\nAl tempo stesso, attraverso il necessario monitoraggio del flusso delle notizie sui diversi canali (carta stampata, televisione, radio, testate online e social network), il rapporto diretto con la stampa locale garantisce la possibilità di integrare ed eventualmente correggere tempestivamente l’informazione o smentire eventuali notizie false e/o inesatte che, soprattutto in una situazione emergenziale, possono creare confusione nella popolazione.
\n\n
4. Esercitazioni per testare i piani di informazione e di comunicazione
\nLe esercitazioni sono occasione per testare non solo gli strumenti e i piani di comunicazione e di protezione civile adottati dai singoli Enti, ma anche i flussi informativi che, in un evento reale, coinvolgono molteplici livelli (politico-istituzionale, strutture regionali di Protezione Civile, CCS, COC e cittadini).
\nDurante l’esercitazione, infatti, è possibile testare:
\n\n
Tale attività è finalizzata alla definizione di un modello condiviso per la diffusione e l’omogeneizzazione dei messaggi in emergenza (chi comunica cosa, con che frequenza, con quali modalità di condivisione preliminare delle informazioni), anche attraverso la simulazione di diversi strumenti a disposizione degli uffici/addetti stampa: comunicati, conferenze e/o punti stampa, interviste, degli Urp e delle redazioni web.
\n5. Strumenti di informazione e di comunicazione
\nPremesso che qualunque elenco che preveda strumenti di comunicazione e di informazione da utilizzare in emergenza, così come in ordinario, non può mai essere esaustivo ma solo esemplificativo in quanto gli strumenti e i canali cambiano nel tempo, in considerazione anche dell’evoluzione tecnologica, e delle scelte che vengono fatte dall’ente, si riporta di seguito una lista di quelli che potrebbero essere i principali strumenti da utilizzare.
\nNelle prime ore dall’evento
\nAl verificarsi di un evento emergenziale è fondamentale che sia percepita la presenza dell’Autorità. Le prime notizie possono rappresentare il punto di riferimento importante in una situazione incerta.
\nÈ quindi opportuno prevedere:
\nNelle ore successive all’evento
\nGli Uffici Stampa o gli eventuali referenti preventivamente individuati, in emergenza, avranno a disposizione diversi strumenti utili (comunicati stampa, interviste e conferenze stampa) a garantire la massima diffusione delle informazioni “validate” sull’evento occorso oltre che sulla risposta operativa del sistema di protezione civile.
\n\n
ALLEGATI
\nAllegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti
\nAllegato 2 – Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”
\n\n","value":"Premessa
\r\n\r\nParte I – Informazione preventiva
\r\n\r\n1. Contenuti della informazione preventiva
\r\n1.1 La radioattività
\r\n1.2 Scenari previsti
\r\n1.3 Il piano di emergenza
\r\n1.4 Soggetti coinvolti
\r\n1.5 Monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti
\r\n2. Modalità per avvertire la popolazione
\r\n3. Strumenti di comunicazione
\r\n4. Misure per assistere e soccorrere la popolazione
Parte II – Informazione in emergenza
\r\n\r\n1. Contenuti della informazione in emergenza
\r\n1.1 Descrizione dell’evento
\r\n1.2 La risposta istituzionale: le attività messe in campo dalle Autorità
\r\n1.3 Misure per proteggere la popolazione e norme comportamentali
\r\n2. Il Coordinamento delle informazioni a livello locale
\r\n3. L’informazione alla popolazione e i rapporti con i media
\r\n4. Esercitazioni per testare i piani di informazione/comunicazione
\r\n5. Strumenti di informazione e di comunicazione
\r\nAllegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti
\r\nAllegato 2 – Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”
\r\nAllegato 3 – “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” - Sintesi divulgativa del Documento Tecnico
Premessa
\r\n\r\nLe presenti direttive sono predisposte ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art.197 del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM, in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV.
\r\n\r\nLe direttive sono state redatte sulla base degli esiti del lavoro del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 e istituito con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 697 del 14 marzo 2022 – successivamente integrato con Decreto n. 917 del 4 aprile 2022, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, (Art. 197, comma 1 e comma 4 del Decreto legislativo 101/2020).
\r\n\r\nAl Comitato hanno preso parte i rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della transizione ecologica, dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Conferenza Unificata.
\r\n\r\nIl Comitato ha predisposto un Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” (Allegato 2) che raccoglie le informazioni tecnico scientifiche utili per informare i decisori, gli operatori, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta al rischio radiologico e nucleare. Del citato documento è stata anche prodotta una Sintesi divulgativa “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare” (Allegato 3) con l’obiettivo di semplificarne i contenuti tecnici tali da renderli di più facile comprensione per la popolazione.
\r\n\r\nLe presenti direttive contengono elementi utili a indirizzare e uniformare le informazioni che le Prefetture sono tenute a fornire alla popolazione interessata, sia in fase preventiva, sia durante un’emergenza radiologica o nucleare.
\r\n\r\nSulla base delle seguenti indicazioni le Prefetture - ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 197 del D.lgs. 101/2020, sono tenute a predisporre e attuare i programmi di comunicazione preventiva e inserire nei piani locali le disposizioni e le procedure per la diffusione delle informazioni da fornire alla popolazione in caso di emergenza.
\r\n\r\nIl documento è composto da due sezioni:
\r\n\r\n\r\n\r\n
La parte I, dedicata all’informazione preventiva, è strutturata in relazione ai Piani di emergenza previsti dal titolo XIV del Decreto legislativo 101/2020, la cui predisposizione è a cura del Prefetto.
\r\n\r\nPer approfondimenti si rinvia al Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” predisposto dal Dipartimento della protezione civile che si è avvalso della collaborazione del succitato Comitato (Allegato 2).
\r\n\r\nNella parte I sono riportate anche le indicazioni utili ai Prefetti per l’organizzazione e per i contenuti dell’informazione, in particolare su:
\r\n\r\nAi sensi dell’art.197, comma 2 il Dipartimento della Protezione Civile predispone e attua il programma di comunicazione preventiva in raccordo con i Prefetti che possono prevedere il concorso delle Amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, dei Comuni, nonché delle Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
\r\n\r\nLa parte II del documento riguarda l’informazione della popolazione in fase di emergenza, con la specifica dei contenuti minimi essenziali.
\r\n\r\nLe indicazioni del presente documento dovranno essere adattate alle caratteristiche del territorio di competenza di ciascuna Prefettura e alla pianificazione di emergenza esistente.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Parte I – Informazione preventiva
\r\n\r\nIn ordinario, è opportuno informare la popolazione, e tutti gli altri soggetti interessati, sugli scenari connessi al rischio radiologico e nucleare, presenti sul territorio di competenza del Prefetto.
\r\n\r\nI contenuti essenziali dell’informazione preventiva sono i seguenti:
\r\n\r\n1.1 La radioattività
\r\n\r\nChe cos’è la radioattività;
\r\n\r\n- tipologia di radiazioni;
\r\n- radioattività naturale e artificiale;
\r\n- effetti delle radiazioni sulla salute umana.
(Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte A)
\r\n\r\n1.2 Scenari previsti
\r\n\r\nIn relazione al territorio di riferimento occorre indicare il rischio a cui è esposta la popolazione precisando:
\r\n\r\n(Allegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti)
\r\n
1.3 Il Piano di emergenza
\r\n\r\nPer tutte le installazioni e le attività svolte sul territorio nazionale in campo nucleare e radiologico, la normativa prevede la predisposizione di Piani di emergenza locali, a cura del Prefetto della Provincia in cui si trova l’installazione o si svolge l’attività.
\r\n\r\nIn questi casi, gli incidenti che possono verificarsi negli impianti o nelle attività che detengono o maneggiano sostanze radioattive hanno tutti un impatto locale e non coinvolgono vaste aree del territorio nazionale. Nei casi in cui i Piani di emergenza coinvolgano più province limitrofe, i Piani hanno carattere interprovinciale e l’Autorità responsabile è il Prefetto della Provincia dove si verifica l’incidente.
\r\n\r\nPer gli incidenti transfrontalieri i Prefetti predispongono Piani di emergenza discendenti dal Piano nazionale.
\r\n\r\nLe azioni delle Autorità previste dai Piani di emergenza sono volte essenzialmente:
\r\n\r\n\r\n\r\n
1.4 Soggetti coinvolti
\r\n\r\nLe Autorità competenti per la gestione di un’emergenza forniscono informazioni alla popolazione potenzialmente interessata dal rischio radiologico o nucleare, riguardo ai propri ambiti di intervento, alle attività e agli strumenti utilizzati in caso di emergenza.
\r\n\r\nIn emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile coordina le attività di informazione alla popolazione, diffonde l’informazione preventiva su scala nazionale tramite il proprio sito istituzionale o attraverso campagne informative con particolare riferimento alle aree che rischiano di essere interessate dall’emergenza.
\r\n\r\nA livello locale il Prefetto provvede all’informazione preventiva ai cittadini attraverso piani di comunicazione, con il concorso delle Regioni, delle Province autonome, dei Comuni e delle Strutture Operative di protezione civile
\r\n\r\n\r\n\r\n
1.5 Monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti
\r\n\r\nÈ importante che nell’informazione preventiva venga specificato che i Piani locali, al fine di caratterizzare la contaminazione conseguente all’evento incidentale occorso, prevedano l’esecuzione di rilievi radiometrici che vengono eseguiti, secondo un piano di campionamento definito dalle squadre NBCR (nucleare - biologico - chimico - radiologico) dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dai laboratori radiometrici delle Agenzie ragionali della protezione dell’ambiente e, a seconda del tipo di Pianificazione, da:
\r\n\r\nÈ importante spiegare che l’operatore dispone di sistemi di pronto allarme che sono in grado di rilevare la fuoriuscita di radioattività dall’impianto.
\r\n\r\nNel caso della sosta di un naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali il monitoraggio di pronto allarme viene avviato e coordinato dal Centro di Controllo istituito dalla Marina Militare o dalla Capitaneria di Porto.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Per la gestione dell’emergenza il Prefetto inserisce nei Piani provinciali le disposizioni e le procedure per diffondere le corrette informazioni alla popolazione, in coerenza con i piani regionali e comunali, tenendo conto delle peculiarità territoriali, sociali e le risorse allo scopo disponibili.
\r\n\r\nLa comunicazione deve essere chiara e semplice affinché il messaggio sia compreso dal più ampio pubblico, anche i testi pubblicati sul sito istituzionale o utilizzati in pubblicazioni dedicate devono tendere alla semplificazione.
\r\n\r\nNella scelta delle attività di informazione e comunicazione è auspicabile favorire momenti di incontro e di dialogo per promuovere la partecipazione dei cittadini e la raccolta di dubbi e domande comuni. La selezione dei quesiti e delle relative risposte, può essere utilizzata per la redazione di Faq - Frequently asked questions o di altro materiale formativo/informativo.
\r\n\r\nLe modalità di comunicazione asincrone, quindi, possono essere integrate anche con occasioni di momenti pubblici quali incontri con la popolazione, seminari, webinar, progetti nelle scuole. In questo tipo di appuntamenti, oltre alla presenza di figure istituzionali, può essere utile il coinvolgimento di profili tecnici.
\r\n\r\nÈ sempre importante garantire il presidio dei canali digitali attivi, specie di quelli più orientati al dialogo e alla partecipazione (es. social network), in modo da poter fornire risposte tempestive alle sollecitazioni dei cittadini.
\r\n\r\nUna puntuale e chiara comunicazione facilita anche un comportamento proattivo dei cittadini che possono farsi parte attiva nella condivisione e divulgazione delle informazioni (es. contatti familiari, disposizioni aziendali, scolastiche ecc…).
\r\n\r\nDi seguito un elenco dei principali strumenti per l’informazione preventiva:
\r\n\r\nÈ opportuno prevedere in situazione ordinaria quali strumenti e canali saranno utilizzati in emergenza.
\r\n\r\n4. Misure per assistere e soccorrere la popolazione
\r\n\r\nIn caso di evento incidentale verranno fornite le seguenti informazioni:
\r\n\r\nIl Decreto legislativo 101/2020 stabilisce che informazioni di maggiore dettaglio siano fornite a particolari gruppi di popolazione in base all’attività svolta e al livello di responsabilità. È pertanto necessario prevedere un’informazione specifica destinata a particolari gruppi di popolazione.
\r\n\r\n(Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte B).
\r\n\r\n\r\n\r\n
Parte II – Informazione in emergenza
\r\n\r\nL'informazione deve comprendere gli elementi riportati nell'allegato XXXIV, parte B, del Decreto legislativo n. 101 del 2020. In particolare, le informazioni devono riguardare:
\r\n\r\na) la descrizione dell’evento e delle sue caratteristiche ove conosciute;
\r\n\r\nb) le risposte delle Istituzioni;
\r\n\r\nc) le misure protettive e le norme comportamentali.
\r\n\r\n2. I cittadini che rischiano di essere interessati dall'emergenza dovranno ricevere informazioni e istruzioni attraverso i canali di comunicazione ufficiali.
\r\n\r\n3. Tali informazioni e istruzioni saranno integrate con un richiamo alle nozioni fondamentali sulla radioattività e i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente.
\r\n\r\n(Allegato 2 - Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte A)
\r\n\r\n\r\n\r\n
1.1 Descrizione dell’evento
\r\n\r\nIn ogni fase operativa del Piano devono essere fornite informazioni sull’evento in corso, che includano, dove applicabile:
\r\n\r\n\r\n\r\n
1.2 La risposta istituzionale: le attività messe in campo dalle Autorità
\r\n\r\nNelle prime ore dall’evento
\r\n\r\nIn considerazione del fatto che in fase preventiva sono già indicate le competenze e le responsabilità istituzionali, è importante, durante l’evento, armonizzare la comunicazione dei diversi soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza tenendo presente che in questo contesto l’Autorità responsabile della attuazione del Piano è il Prefetto.
\r\n\r\nDi seguito si fornisce una sintesi della tipologia di informazioni da fornire alla popolazione riguardo le attività delle Autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza:
\r\n\r\nCon riferimento a questi aspetti, si ritiene opportuno sottolineare che la rappresentazione delle attività dovrà essere differenziata in base al target di riferimento:
\r\n\r\n\r\n\r\n
1.3 Misure per proteggere la popolazione e norme comportamentali
\r\n\r\nSapere cosa fare e cosa non fare è fondamentale per i cittadini sia nelle prime ore dall’emergenza sia nelle fasi successive. Le Autorità possono adottare, in relazione allo scenario e alla sua evoluzione, le misure volte a proteggere la popolazione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
\r\n\r\nDi seguito si fornisce un riepilogo delle misure protettive previste per i vari scenari.
\r\n\r\na) Riparo al chiuso
\r\n\r\nLa misura di riparo al chiuso consiste nell’indicazione da parte delle Autorità di ripararsi nella propria abitazione con le finestre chiuse e gli impianti di aerazione spenti. Questa misura serve a minimizzare l’esposizione da inalazione, da sommersione della nube e da suolo contaminato in quanto le mura delle abitazioni possono bloccare molta della radioattività. La misura protettiva prevede che il riparo al chiuso possa durare orientativamente 48 ore.
\r\n\r\nb) Allontanamento
\r\n\r\nLe persone presenti sul luogo dell’incidente o nelle vicinanze che non trovano riparo al chiuso vengono allontanate immediatamente, ancora prima che si verifichi o meno la contaminazione radioattiva, e indirizzate verso una specifica area sicura in cui rimangono a disposizione per gli eventuali controlli di contaminazione, nel caso sia accertata la fuoriuscita di materiale radioattivo.
\r\n\r\nc) Iodoprofilassi
\r\n\r\nLa misura della iodoprofilassi o somministrazione di iodio stabile consiste nell’assunzione di ioduro di potassio (KI) in compresse che ha l’effetto di saturare la ghiandola tiroidea di iodio stabile, bloccando l’assorbimento di iodio radioattivo (Iodio 131) e proteggendo da possibili danni che potrebbero sfociare in un tumore alla tiroide.
\r\n\r\nA seguito di un incidente nucleare, infatti, è possibile che venga rilasciata nell’aria una grande quantità di iodio radioattivo che potrebbe essere assorbito dall’organismo e assimilato dalla tiroide. Lo ioduro di potassio non impedisce allo iodio radioattivo di entrare nell’organismo ma riduce la frazione assorbita dalla ghiandola tiroidea.
\r\n\r\nd) Restrizione al consumo di alimenti
\r\n\r\nLa radioattività rilasciata a seguito di un incidente nucleare viene trasportata nell’ambiente. Durante il trasporto, parte della radioattività in aria si deposita a terra, soprattutto in presenza di pioggia, provocando la contaminazione del suolo. La radioattività depositata nel terreno viene assorbita dalle piante attraverso le foglie e le radici, entra nella catena alimentare, provocando così l’esposizione da ingestione.
\r\n\r\nPer questo motivo nelle aree più contaminate, individuate per mezzo delle attività di monitoraggio, vengono previste contromisure alimentari, quali il blocco al consumo degli alimenti. In prima battuta il divieto potrebbe riguardare soprattutto i vegetali a foglia e il latte.
\r\n\r\nAl fine di proteggere la catena alimentare nelle aree più contaminate, vengono inoltre adottate misure a protezione del patrimonio zootecnico che mirano ad evitare l’esposizione degli animali da allevamento. Queste misure possono riguardare ad esempio il divieto di pascolo, l’alimentazione degli animali con foraggio e mangimi non contaminati, il riparo al chiuso degli animali da allevamento, il divieto di macellazione.
\r\n\r\ne) Zona di esclusione (zonizzazione)
\r\n\r\nLa zona di esclusione prevede la delimitazione dell’area coinvolta dall’evento e la localizzazione successiva di un’area di supporto alle operazioni e di un’area operativa.
\r\n\r\nLa creazione di una zona di esclusione (zonizzazione) riguarda principalmente gli incidenti che avvengono in una località non prevedibile, quali incidenti durante il trasporto o ritrovamento di sorgenti orfane.
\r\n\r\nLa zonizzazione prevede la creazione di:
\r\n\r\n\r\n\r\n
f) Blocco della circolazione
\r\n\r\nNella fase iniziale, questa azione può essere proficuamente adottata fino a decine di chilometri di distanza da un incidente nucleare.
\r\n\r\nLe restrizioni al traffico (stradale, ferroviario, marittimo, aereo), portuale e aeroportuale sono utili al fine di:
\r\n\r\nNello specifico, per la tipologia degli scenari contemplati, la misura del blocco della circolazione può prevedere le seguenti azioni:
\r\n\r\ng) Evacuazione
\r\n\r\nL'evacuazione è una misura urgente che consiste nell’allontanamento temporaneo della popolazione da un’area, per evitare o ridurre l’esposizione alla radioattività rilasciata a seguito di un evento incidentale.
\r\n\r\nCondotta prima di un rilascio, può evitare l'esposizione alla radioattività.
\r\n\r\nh) Dislocazione
\r\n\r\nLa misura della dislocazione consiste nell’allontanamento non urgente, e per un periodo di tempo prolungato, di persone al fine di evitare esposizioni a lungo termine dovuta a materiale radioattivo depositato al suolo.
\r\n\r\nLe aree che richiedono il trasferimento sono in genere identificate sulla base di un monitoraggio che evidenzi il superamento di certe concentrazioni di radioattività.
\r\n\r\ni) Decontaminazione
\r\n\r\nLa misura si applica ai cittadini e agli operatori che potrebbero essere stati contaminati. La decontaminazione è finalizzata alla rimozione di sostanze radioattive e che, se esterna, consiste nella rimozione degli abiti contaminati e nel lavaggio con acqua e sapone delle zone contaminate.
\r\n\r\nLa decontaminazione è preceduta da una fase di monitoraggio, che riguarda chiunque sia stato in zone con alta contaminazione. Il monitoraggio permette di operare selettivamente solo sulle persone contaminate e solo sulla zona del corpo effettivamente contaminata.
\r\n\r\nPer gli operatori la decontaminazione radiologica sul campo ha come scopo la limitazione della dispersione del materiale radioattivo oltre la Zona Calda (Rossa) e, nel contempo, la riduzione dell’esposizione delle persone contaminate. Chiunque esca dalle zone contaminate, assieme a materiale, oggetti e mezzi, deve essere monitorato per il controllo dell’eventuale contaminazione presente.
\r\n\r\nPer poter effettuare queste operazioni, i Vigili del Fuoco individuano delle aree immediatamente fuori la Zona Calda e in prossimità dell’accesso alla stessa, dove vengono effettuate le operazioni di monitoraggio per le eventuali, successive operazioni di decontaminazione.
\r\n\r\nLe principali indicazioni sui comportamenti da adottare subito dopo il verificarsi dell’evento e nelle ore/giorni successivi
\r\n\r\nLe norme comportamentali da adottare in caso di incidente radiologico o nucleare si distinguono in:
\r\n\r\n\r\n\r\n
(Allegato 2 – Documento Tecnico, in particolare si rimanda alla Parte B)
\r\n\r\n\r\n\r\n
2. Il Coordinamento dell’informazione a livello locale
\r\n\r\nIl Piano locale predisposto dalla Prefettura individua i contenuti dell’informazione e della comunicazione alla popolazione, unitamente ai comportamenti di autoprotezione da indicare, in funzione della fase operativa prevista dal modello di intervento del Piano di emergenza.
\r\n\r\nLa Prefettura competente per territorio trasmette ai Comuni interessati i contenuti dell’informazione al pubblico, assicura il coordinamento con la Regione e i Comuni di competenza per la condivisione e l’aggiornamento delle informazioni disponibili e del materiale elaborato per l’informazione al pubblico.
\r\n\r\nLe ARPA e le Aziende Sanitarie competenti per territorio concorrono a livello locale all’elaborazione dei contenuti specifici dell’informazione, che potranno essere veicolate e condivise dalla Prefettura.
\r\n\r\nÈ di prioritaria importanza individuare, all’interno dell’Amministrazione prefettizia, un referente della comunicazione che assicuri le risposte dirette ai cittadini o ad altri soggetti esterni (ad es. scuole; specifiche categorie professionali etc.) affinché sia garantita l’omogeneità delle risposte fornite all’esterno.
\r\n\r\n3. L’informazione alla popolazione e i rapporti con i media
\r\n\r\nLa pianificazione dei rapporti con i media è inevitabilmente legata alla pianificazione della comunicazione e dell’informazione al pubblico: i messaggi forniti ai media e al pubblico devono essere coerenti sia nella fase dell’informazione preventiva sia in quella di emergenza.
\r\n\r\nÈ opportuno pianificare i rapporti con i media considerando due aspetti
\r\n\r\n• la necessità di assicurare il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività sulle attività dell’amministrazione;
\r\n\r\n• la possibilità di utilizzo dei media come canale di riferimento a cui la Prefettura si rivolge, per poter veicolare dati, messaggi, informazioni ai cittadini, sia in ordinario che in emergenza.
\r\n\r\nÈ molto importante rivolgersi al cittadino con “una sola voce”. Questo non significa che solo un soggetto è “autorizzato” a parlare, ma che tutti i referenti deputati veicolino le stesse informazioni, al fine di garantire che il messaggio trasmesso sia quanto più efficace e omogeneo possibile. Tale esigenza, in emergenza, riveste una importanza strategica perché ogni disallineamento, anche solo terminologico, può generare confusione.
\r\n\r\nObiettivo principale del rapporto con i mass media in emergenza è quello di dare massima e tempestiva diffusione alle informazioni ufficiali dell’Autorità competente sull’evoluzione del fenomeno, sulle attività di soccorso e assistenza alla popolazione messe in campo, sull’attivazione delle componenti e strutture operative del Sistema di protezione civile, sui provvedimenti adottati a livello locale e/o nazionale e, più in generale, su tutti quei contenuti che, attraverso il filtro mediatico, possono facilmente raggiungere il cittadino ed essere utili nell’imminenza di un evento e nelle successive fasi di gestione e superamento dell’emergenza (comportamenti di autoprotezione, attivazione di sportelli, numeri verdi…).
\r\n\r\nAl tempo stesso, attraverso il necessario monitoraggio del flusso delle notizie sui diversi canali (carta stampata, televisione, radio, testate online e social network), il rapporto diretto con la stampa locale garantisce la possibilità di integrare ed eventualmente correggere tempestivamente l’informazione o smentire eventuali notizie false e/o inesatte che, soprattutto in una situazione emergenziale, possono creare confusione nella popolazione.
\r\n\r\n\r\n\r\n
4. Esercitazioni per testare i piani di informazione e di comunicazione
\r\n\r\nLe esercitazioni sono occasione per testare non solo gli strumenti e i piani di comunicazione e di protezione civile adottati dai singoli Enti, ma anche i flussi informativi che, in un evento reale, coinvolgono molteplici livelli (politico-istituzionale, strutture regionali di Protezione Civile, CCS, COC e cittadini).
\r\n\r\nDurante l’esercitazione, infatti, è possibile testare:
\r\n\r\n\r\n\r\n
Tale attività è finalizzata alla definizione di un modello condiviso per la diffusione e l’omogeneizzazione dei messaggi in emergenza (chi comunica cosa, con che frequenza, con quali modalità di condivisione preliminare delle informazioni), anche attraverso la simulazione di diversi strumenti a disposizione degli uffici/addetti stampa: comunicati, conferenze e/o punti stampa, interviste, degli Urp e delle redazioni web.
\r\n\r\n5. Strumenti di informazione e di comunicazione
\r\n\r\nPremesso che qualunque elenco che preveda strumenti di comunicazione e di informazione da utilizzare in emergenza, così come in ordinario, non può mai essere esaustivo ma solo esemplificativo in quanto gli strumenti e i canali cambiano nel tempo, in considerazione anche dell’evoluzione tecnologica, e delle scelte che vengono fatte dall’ente, si riporta di seguito una lista di quelli che potrebbero essere i principali strumenti da utilizzare.
\r\n\r\nNelle prime ore dall’evento
\r\n\r\nAl verificarsi di un evento emergenziale è fondamentale che sia percepita la presenza dell’Autorità. Le prime notizie possono rappresentare il punto di riferimento importante in una situazione incerta.
\r\n\r\nÈ quindi opportuno prevedere:
\r\n\r\nNelle ore successive all’evento
\r\n\r\nGli Uffici Stampa o gli eventuali referenti preventivamente individuati, in emergenza, avranno a disposizione diversi strumenti utili (comunicati stampa, interviste e conferenze stampa) a garantire la massima diffusione delle informazioni “validate” sull’evento occorso oltre che sulla risposta operativa del sistema di protezione civile.
\r\n\r\n\r\n\r\n
ALLEGATI
\r\n\r\nAllegato 1 – Approfondimento sugli scenari previsti
\r\n\r\nAllegato 2 – Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”
\r\n\r\n\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2022-09-28T15:45:34+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/direttive-linformazione-preventiva-e-caso-di-emergenza-tutte-le-pianificazioni-di-competenza-dei-prefetti-la-gestione-delle-emergenze-radiologiche-e-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":458,"name":"Direttive, indirizzi operativi e raccomandazioni","field_etichetta_en":"Directives, operational addresses and recommendations"},{"drupal_internal__tid":459,"name":"Direttive del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department directives"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}}]},"drupal_internal__id":20098}],"field_tab":[],"field_immagine_dettaglio":null,"field_immagine_anteprima":null,"field_galleria_flickr":null,"field_galleria_foto":null,"field_galleria_video":null,"field_allegati":[],"field_correlazioni":[],"field_normative":[{"title":"Decreto del CD del 14 marzo 2022","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo Dipartimento del 14 marzo 2022 - Istituzione del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101","body":{"processed":"Il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;
\nVISTO il comma 1 dell’articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità, e acquisito il parere dell'ISIN e della Conferenza unificata, è emanato il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari su tutto il territorio tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale;
\nVISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti di Amministrazioni ed Enti competenti in materia, ovvero il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Transizione Ecologica, l’ISIN, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Unificata, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;
\nVISTO il comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che il predetto Comitato si avvale a sua volta di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo sviluppo economico;
\nVISTA la nota del Dipartimento della protezione civile dell’8 giugno 2021 protocollo n. 26760 con cui si chiedeva al Ministero della Salute, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Transizione Ecologica, all’ISIN, all’Istituto Superiore di Sanità e alla Conferenza Unificata la designazione dei rappresentanti per il Comitato di cui all’art. 197 del decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101;
\nVISTE le note con le quali i succitati Enti e Amministrazioni hanno designato i loro rappresentanti nel citato Comitato;
\nVISTA la seduta della Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 con cui sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;
\nVISTO il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 marzo 2022 sul “Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” previsto dall’articolo 182, comma 1, del decreto legislativo 101/2020;
\nVISTO il decreto direttoriale del Ministero della Salute in data 11 marzo 2022 con il quale è stata costituita la Commissione tecnico scientifica ex comma 4, articolo 197 del decreto legislativo 101/2020;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del consiglio del ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nCONSIDERATA l’importanza che riveste la tematica dell’informazione alla popolazione, sia preventiva sia in emergenza, in quanto condizione fondamentale per la corretta gestione di un’emergenza radiologica o nucleare, obiettivo primario della pianificazione nazionale;
\nRITENUTO, pertanto, di dover procedere alla istituzione del predetto Comitato, composto dai rappresentanti designati dalle singole amministrazioni o enti;
\nDECRETA
\nART. 1
(Istituzione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
ART. 2
(Composizione del Comitato)
Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria
\nDott. Paolo Rossi – membro effettivo
\nIng. Anna Balsamo – membro effettivo
Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco
\nIng. Alessandro Paola – Dirigente Ufficio Coordinamento e Gestione dell’Emergenze – membro effettivo
\nIng. Luca Rosiello – Ufficio per il Contrasto Rischio NBCR e servizi specializzati –
\nmembro supplente
Ministero della Transizione Ecologica
\nDott. Mariano Giuseppe Cordone – Dirigente Divisione V della DGCEE – membro
\neffettivo
\nDott. Nicola Daniele Ippolito – Funzionario Divisione V della DGCEE – membro effettivo
\nDott.ssa Barbara Castrucci – Funzionaria Divisione IV della Direzione Generale Valutazioni Ambientali – membro effettivo
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
\nIng. Paolo Zeppa – Responsabile Area centrali nucleari, salvaguardie e protezione fisica – membro effettivo
\nDott.ssa Silvia Scarpato – Funzionaria dell’Ufficio Coordinamento emergenze nucleari e radiologiche – membro effettivo
Istituto Superiore di Sanità
\nDott. Francesco Bochicchio – Direttore – membro effettivo
\nDott.ssa Cristina Nuccetelli - Primo Ricercatore – membro effettivo
\nDott.ssa Barbara Caccia – Primo Ricercatore – membro effettivo
Conferenza Unificata
\nPer le Regioni
\nIng. Claudio Garlatti – Regione Friuli Venezia Giulia – membro effettivo
\nDott. Flavio Trotti – Regione Veneto – membro effettivo
Per l’ANCI
\nDott.ssa Laura Albani – Responsabile Dipartimento protezione civile, rischi ambientali
\nANCI – membro effettivo
\nDott.ssa Giovanna Antonella Scotto – P.O. coordinamento protezione civile Roma
\nCapitale – membro effettivo
Per l’UPI
\nDott. Giovanmaria Tognazzi – Dirigente settore ambiente e protezione civile della
\nProvincia di Brescia – membro effettivo
ART. 3
\n(Coordinamento e funzionamento del Comitato)
\tPer l’espletamento delle attività e dei lavori del Comitato, la Coordinatrice, o i singoli componenti, previa autorizzazione della Coordinatrice del Comitato, possono estendere la partecipazione al Comitato medesimo anche a rappresentanti di altre Amministrazioni o Enti che abbiamo competenze specifiche in materia.
ART.4
\n(Segreteria tecnica)
ART. 5
\n(Oneri)
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
\nRoma, 14 marzo 2022
\nIL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
Il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;
VISTO il comma 1 dell’articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità, e acquisito il parere dell'ISIN e della Conferenza unificata, è emanato il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari su tutto il territorio tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti di Amministrazioni ed Enti competenti in materia, ovvero il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Transizione Ecologica, l’ISIN, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Unificata, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;
\r\n\r\nVISTO il comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che il predetto Comitato si avvale a sua volta di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo sviluppo economico;
\r\n\r\nVISTA la nota del Dipartimento della protezione civile dell’8 giugno 2021 protocollo n. 26760 con cui si chiedeva al Ministero della Salute, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Transizione Ecologica, all’ISIN, all’Istituto Superiore di Sanità e alla Conferenza Unificata la designazione dei rappresentanti per il Comitato di cui all’art. 197 del decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101;
\r\n\r\nVISTE le note con le quali i succitati Enti e Amministrazioni hanno designato i loro rappresentanti nel citato Comitato;
\r\n\r\nVISTA la seduta della Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 con cui sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;
\r\n\r\nVISTO il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 marzo 2022 sul “Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” previsto dall’articolo 182, comma 1, del decreto legislativo 101/2020;
\r\n\r\nVISTO il decreto direttoriale del Ministero della Salute in data 11 marzo 2022 con il quale è stata costituita la Commissione tecnico scientifica ex comma 4, articolo 197 del decreto legislativo 101/2020;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del consiglio del ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nCONSIDERATA l’importanza che riveste la tematica dell’informazione alla popolazione, sia preventiva sia in emergenza, in quanto condizione fondamentale per la corretta gestione di un’emergenza radiologica o nucleare, obiettivo primario della pianificazione nazionale;
\r\n\r\nRITENUTO, pertanto, di dover procedere alla istituzione del predetto Comitato, composto dai rappresentanti designati dalle singole amministrazioni o enti;
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Istituzione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
ART. 2
\r\n(Composizione del Comitato)
Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria
\r\nDott. Paolo Rossi – membro effettivo
\r\nIng. Anna Balsamo – membro effettivo
Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco
\r\nIng. Alessandro Paola – Dirigente Ufficio Coordinamento e Gestione dell’Emergenze – membro effettivo
\r\nIng. Luca Rosiello – Ufficio per il Contrasto Rischio NBCR e servizi specializzati –
\r\nmembro supplente
Ministero della Transizione Ecologica
\r\nDott. Mariano Giuseppe Cordone – Dirigente Divisione V della DGCEE – membro
\r\neffettivo
\r\nDott. Nicola Daniele Ippolito – Funzionario Divisione V della DGCEE – membro effettivo
\r\nDott.ssa Barbara Castrucci – Funzionaria Divisione IV della Direzione Generale Valutazioni Ambientali – membro effettivo
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
\r\nIng. Paolo Zeppa – Responsabile Area centrali nucleari, salvaguardie e protezione fisica – membro effettivo
\r\nDott.ssa Silvia Scarpato – Funzionaria dell’Ufficio Coordinamento emergenze nucleari e radiologiche – membro effettivo
Istituto Superiore di Sanità
\r\nDott. Francesco Bochicchio – Direttore – membro effettivo
\r\nDott.ssa Cristina Nuccetelli - Primo Ricercatore – membro effettivo
\r\nDott.ssa Barbara Caccia – Primo Ricercatore – membro effettivo
\r\n
\r\nConferenza Unificata
\r\nPer le Regioni
\r\nIng. Claudio Garlatti – Regione Friuli Venezia Giulia – membro effettivo
\r\nDott. Flavio Trotti – Regione Veneto – membro effettivo
Per l’ANCI
\r\nDott.ssa Laura Albani – Responsabile Dipartimento protezione civile, rischi ambientali
\r\nANCI – membro effettivo
\r\nDott.ssa Giovanna Antonella Scotto – P.O. coordinamento protezione civile Roma
\r\nCapitale – membro effettivo
Per l’UPI
\r\nDott. Giovanmaria Tognazzi – Dirigente settore ambiente e protezione civile della
\r\nProvincia di Brescia – membro effettivo
ART. 3
\r\n(Coordinamento e funzionamento del Comitato)
ART.4
\r\n(Segreteria tecnica)
ART. 5
\r\n(Oneri)
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
\r\n\r\nRoma, 14 marzo 2022
\r\n\r\nIL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
Il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2022 concernente il “Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, in corso di registrazione;
\nVISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti di Amministrazioni ed Enti competenti in materia, ovvero il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Transizione Ecologica, l’ISIN, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Unificata, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;
\nVISTO il comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che il predetto Comitato si avvale a sua volta di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo sviluppo economico;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto direttoriale del Ministero della Salute in data 11 marzo 2022 con il quale è stata costituita la Commissione tecnico scientifica ex comma 4, articolo 197 del decreto legislativo 101/2020;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 marzo 2022 che istituisce il Comitato previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 con il compito di definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e di definire le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie e, in particolare, l’articolo 4 che prevede l’istituzione di una Segreteria tecnica per la gestione operativa delle riunioni del predetto Comitato;
\nRITENUTO di integrare la composizione della Segreteria tecnica con rappresentanti del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, muniti di esperienza in materia di rischio radiologico e nucleare;
\nSU PROPOSTA dell’Ufficio della Vice Capo del Dipartimento
\nDECRETA
\nART. 1
\n(Integrazione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
ART. 2
\n(Oneri)
\nIl presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
\nIL CAPO DIPARTIMENTO
\nFabrizio Curcio
\n","value":"Il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2022 concernente il “Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, in corso di registrazione;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti di Amministrazioni ed Enti competenti in materia, ovvero il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Transizione Ecologica, l’ISIN, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Unificata, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;
\r\n\r\nVISTO il comma 4 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce che il predetto Comitato si avvale a sua volta di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della Salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero per lo sviluppo economico;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto direttoriale del Ministero della Salute in data 11 marzo 2022 con il quale è stata costituita la Commissione tecnico scientifica ex comma 4, articolo 197 del decreto legislativo 101/2020;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 marzo 2022 che istituisce il Comitato previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 con il compito di definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e di definire le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie e, in particolare, l’articolo 4 che prevede l’istituzione di una Segreteria tecnica per la gestione operativa delle riunioni del predetto Comitato;
\r\n\r\nRITENUTO di integrare la composizione della Segreteria tecnica con rappresentanti del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, muniti di esperienza in materia di rischio radiologico e nucleare;
\r\n\r\nSU PROPOSTA dell’Ufficio della Vice Capo del Dipartimento
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Integrazione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
ART. 2
\r\n(Oneri)
\r\nIl presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
IL CAPO DIPARTIMENTO
\r\n\r\nFabrizio Curcio
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2022 concernente il “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2022, n. 112;
\nVISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Transizione Ecologica, dall’ISIN, dall’Istituto Superiore di Sanità, dalla Conferenza Unificata nonché da altre amministrazioni ed enti competenti, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 697 del 14 marzo 2022, che istituisce il Comitato previsto dal richiamato comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101/2020 con il compito di definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari e di definire le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie e, in particolare, l’articolo 4 che prevede l’istituzione di una Segreteria tecnica per la gestione operativa delle riunioni del predetto Comitato;
\nVISTO il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 917 del 4 aprile 2022, che integra la Segreteria tecnica con rappresentanti del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, muniti di esperienza in materia di rischio radiologico e nucleare;
\nDATO ATTO che per il compimento delle sue attività il Comitato ha ravvisato l’opportunità di coinvolgere nelle proprie attività specifiche professionalità qualificate mediante l’integrazione di ulteriori rappresentanti individuati e designati da amministrazioni ed enti competenti, in particolare esperti di comunicazione e informazione alla popolazione e rappresentanti della componente prefettizia, in conformità a quanto previsto dal più volte richiamato comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101/2020;
\nDATO ATTO che la partecipazione dei summenzionati ulteriori rappresentanti alle sedute del Comitato è stata regolarmente verbalizzata, come risultante dagli atti del predetto Comitato;
\nRITENUTO di dover integrare, a ratifica, la composizione del Comitato con i suddetti ulteriori rappresentanti, ai fini della corretta rappresentazione delle qualificate professionalità che hanno concorso al completamento del mandato ricevuto;
\nSU PROPOSTA della Vice Capo del Dipartimento, Coordinatrice del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
\nDECRETA
\nART. 1
\n(Integrazione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
ART. 2
\n(Assenza di oneri)
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i seguiti di competenza.
\n\nIL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2022 concernente il “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2022, n. 112;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 197 del citato decreto legislativo, con cui si stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi di un Comitato costituito da rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Transizione Ecologica, dall’ISIN, dall’Istituto Superiore di Sanità, dalla Conferenza Unificata nonché da altre amministrazioni ed enti competenti, definisca i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale e definisca le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 697 del 14 marzo 2022, che istituisce il Comitato previsto dal richiamato comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101/2020 con il compito di definire i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari e di definire le direttive per l’informazione preventiva e in emergenza per le pianificazioni prefettizie e, in particolare, l’articolo 4 che prevede l’istituzione di una Segreteria tecnica per la gestione operativa delle riunioni del predetto Comitato;
\r\n\r\nVISTO il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 917 del 4 aprile 2022, che integra la Segreteria tecnica con rappresentanti del Servizio risorse sanitarie dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, muniti di esperienza in materia di rischio radiologico e nucleare;
\r\n\r\nDATO ATTO che per il compimento delle sue attività il Comitato ha ravvisato l’opportunità di coinvolgere nelle proprie attività specifiche professionalità qualificate mediante l’integrazione di ulteriori rappresentanti individuati e designati da amministrazioni ed enti competenti, in particolare esperti di comunicazione e informazione alla popolazione e rappresentanti della componente prefettizia, in conformità a quanto previsto dal più volte richiamato comma 1 dell’articolo 197 del decreto legislativo n. 101/2020;
\r\n\r\nDATO ATTO che la partecipazione dei summenzionati ulteriori rappresentanti alle sedute del Comitato è stata regolarmente verbalizzata, come risultante dagli atti del predetto Comitato;
\r\n\r\nRITENUTO di dover integrare, a ratifica, la composizione del Comitato con i suddetti ulteriori rappresentanti, ai fini della corretta rappresentazione delle qualificate professionalità che hanno concorso al completamento del mandato ricevuto;
\r\n\r\nSU PROPOSTA della Vice Capo del Dipartimento, Coordinatrice del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Integrazione del Comitato di cui all’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
\r\nART. 2
\r\n(Assenza di oneri)
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i seguiti di competenza.
\r\n\r\n
\r\nIL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio