{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/sismico/attivita/piano-nazionale-la-prevenzione-del-rischio-sismico/annualita-2011/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":174116,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Annualità 2011 - opcm 4007 del 2012","field_titolo_esteso":"Annualità 2011 - opcm 4007 del 2012","field_id_contenuto_originale":174117,"field_data":"2016-07-31T15:46:00+02:00","field_tipo_approfondimento":"0","path":{"alias":"/sismico/attivita/piano-nazionale-la-prevenzione-del-rischio-sismico/annualita-2011"},"field_link_esterni":[],"field_abstract":null,"body":{"processed":"
L’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012, analogamente all’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010, regola le modalità di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio sismico, sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione istituita con l'opcm 3843/10. La nuova ordinanza, relativa all’annualità 2011, prosegue nello sviluppo di quelle azioni che finora sono state marginalmente, o mai, toccate da provvedimenti precedenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (classificate in zona 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili. I contributi possono essere utilizzati solo nei comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” sia pari o superiore a 0.125g.
\nPer realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, incentivando le iniziative volte al miglioramento della gestione dell’emergenza, l’ordinanza introduce l’analisi della Condizione limite per l’emergenza (CLE) dell’insediamento urbano. Si definisce CLE dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. Le Regioni che decidono di accompagnare gli studi di microzonazione sismica con l’analisi della CLE portanno ridurre fino al 25% il contributo di cofinanziamento degli studi e contestualmente sarà aumentato il contributo statale nei limiti delle risorse destinate dall’opcm n. 4007/12 alle indagini di microzonazione sismica. Il supporto e monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di microzonazione sismica e analisi della CLE sono garantiti dalla Commissione tecnica prevista dall’opcm 3907/10 e istituita dal Dpcm del 21 aprile 2011. La Commissione Tecnica è supportata dal Cnr attraverso una convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.
\nGli interventi previsti per l’annualità 2011, come per l’annualità precedente (opcm 3907/10), vengono attuati attraverso programmi delle Regioni e delle Province autonome, a ciascuna delle quali viene assegnata un’aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, così come calcolato a partire dagli studi dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. La ripartizione delle risorse tra le Regioni è stata indicata con il Decreto del Capo Dipartimento del 16 marzo 2012. L’attivazione degli interventi sul patrimonio edilizio privato per l’annualità 2011 è resa obbligatoria in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento assegnato alle Regioni, purchè questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.
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L’ordinanza destina 10 milioni di euro agli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1. I contributi destinati alle Regioni per lo svolgimento degli studi sono definiti in funzione dell'indice medio di rischio sismico e sono ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato Istat disponibile al 7 marzo 2012, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’opcm 4007.
\nIl documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. I contributi sono concessi alle Regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 40% del costo degli studi di MS.
\nLe Regioni, sentiti gli enti locali, individuano i territori sui quali è prioritaria la realizzazione degli studi e trasmettono il programma di attività al Dipartimento della protezione civile.
\nIl supporto e monitoraggio degli studi di MS a livello nazionale è garantito dalla Commissione tecnica istituita a livello interistituzionale dall’opcm 3907/10, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Le Regioni che intendano realizzare studi di MS di approfondimento superiore al livello 1 con metodi semplificati (livello 2), laddove le condizioni geologiche e morfologiche lo consentano, potranno utilizzare,nell’ambito del finanziamento assegnato, una quota fino ad un massimo di 30.000 euro per la realizzazione di abachi regionali, purché la popolazione ricadente nei comuni già micro zonati (livello 1) corrisponda almeno al 30% del totale della popolazione residente nei comuni con ag≥0.125g.
\nQualora gli studi di MS siano accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), il contributo statale aumenta, riducendo il cofinanziamento fino al 25% del costo degli studi di MS. L’analisi della CLE è facoltativa per gli studi di MS di livello 1 e 2, mentre è obbligatoria per gli studi di MS di livello 3.
\nPer la realizzazione degli studi di MS e per l’analisi della CLE la Commissione tecnica ha definito degli standard di rappresentazione e archiviazione informatica, approvati e adottati dalle Regioni.
L’ordinanza destina 10 milioni di euro agli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1. I contributi destinati alle Regioni per lo svolgimento degli studi sono definiti in funzione dell'indice medio di rischio sismico e sono ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato Istat disponibile al 7 marzo 2012, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’opcm 4007.
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\r\nIl documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. I contributi sono concessi alle Regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 40% del costo degli studi di MS.
\r\nLe Regioni, sentiti gli enti locali, individuano i territori sui quali è prioritaria la realizzazione degli studi e trasmettono il programma di attività al Dipartimento della protezione civile.
\r\nIl supporto e monitoraggio degli studi di MS a livello nazionale è garantito dalla Commissione tecnica istituita a livello interistituzionale dall’opcm 3907/10, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
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\r\nLe Regioni che intendano realizzare studi di MS di approfondimento superiore al livello 1 con metodi semplificati (livello 2), laddove le condizioni geologiche e morfologiche lo consentano, potranno utilizzare,nell’ambito del finanziamento assegnato, una quota fino ad un massimo di 30.000 euro per la realizzazione di abachi regionali, purché la popolazione ricadente nei comuni già micro zonati (livello 1) corrisponda almeno al 30% del totale della popolazione residente nei comuni con ag≥0.125g.
\r\nQualora gli studi di MS siano accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), il contributo statale aumenta, riducendo il cofinanziamento fino al 25% del costo degli studi di MS. L’analisi della CLE è facoltativa per gli studi di MS di livello 1 e 2, mentre è obbligatoria per gli studi di MS di livello 3.
\r\nPer la realizzazione degli studi di MS e per l’analisi della CLE la Commissione tecnica ha definito degli standard di rappresentazione e archiviazione informatica, approvati e adottati dalle Regioni.
Per gli interventi su edifici e opere pubbliche o su edifici privati, l’opcm 4007 stanzia 130 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni in base all’indice medio di rischio. La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l’omogeneità dei criteri e delle verifiche sismiche eseguite e assicurano il monitoraggio degli interventi rendicontando annualmente al Dipartimento della Protezione Civile.
\nGli interventi finanziati sono quelli di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione. I contributi non vengono concessi per edifici in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
\nDiversamente dalla precedente annualità, per il 2011, per gli edifici privati (lettera c) le Regioni sono obbligate a destinare da un minimo del 20% fino a un massimo del 40% del finanziamento ad esse assegnato per le lettere b) e c) complessivamente (130 milioni di euro). Possono non attivare la linea di finanziamento le Regioni che hanno avuto un finanziamento complessivo (edifici pubblici e privati) inferiore a 2 milioni di euro.
\nPer gli edifici pubblici (lettera b) le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi, sentiti i Comuni interessati, e li comunicano al Dipartimento della Protezione Civile.
\nPer gli edifici privati (lettera c), le Regioni, d’intesa con i Comuni individuano quelli in cui attivare i contributi. I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle Regioni che devono redigere una graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica. Le richieste sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle risorse ripartite. I Comuni devono pubblicizzare l’iniziativa mediante affissione del bando sull’albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione.
\nPer monitorare lo stato di attuazione di questi interventi da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni, è stata predisposta una piattaforma web-gis (MePP11), che le Regioni possono raggiungere a questo link.
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\r\n\r\nGli interventi finanziati sono quelli di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione. I contributi non vengono concessi per edifici in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
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\r\nDiversamente dalla precedente annualità, per il 2011, per gli edifici privati (lettera c) le Regioni sono obbligate a destinare da un minimo del 20% fino a un massimo del 40% del finanziamento ad esse assegnato per le lettere b) e c) complessivamente (130 milioni di euro). Possono non attivare la linea di finanziamento le Regioni che hanno avuto un finanziamento complessivo (edifici pubblici e privati) inferiore a 2 milioni di euro.
Per gli edifici pubblici (lettera b) le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi, sentiti i Comuni interessati, e li comunicano al Dipartimento della Protezione Civile.
\r\n\r\nPer gli edifici privati (lettera c), le Regioni, d’intesa con i Comuni individuano quelli in cui attivare i contributi. I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle Regioni che devono redigere una graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica. Le richieste sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle risorse ripartite. I Comuni devono pubblicizzare l’iniziativa mediante affissione del bando sull’albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione.
\r\n\r\nPer monitorare lo stato di attuazione di questi interventi da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni, è stata predisposta una piattaforma web-gis (MePP11), che le Regioni possono raggiungere a questo link.
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\nE' compito delle Regioni proporre gli interventi da finanziare, mentre il Dipartimento, attraverso la commissione istituita con il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011, si occupa di istruire le richieste delle Regioni e perfezionare la graduatoria per l’assegnazione del contributo.
\nCon il Decreto del Capo Dipartimento n. 1464 del 28 aprile 2014 sono stati assegnati i fondi per gli interventi inseriti nella graduatoria, per un totale di quasi 4 milioni di euro.
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Con l’opcm 4007 sono stati stanziati 4 milioni di euro per altri interventi urgenti e indifferibili volti a mitigare il rischio simico, in particolare rispetto a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione. Il Decreto del Capo Dipartimento n. 4645 del 16 ottobre 2012 ha individuato gli interventi ammessi a finanziamento, ovvero ponti e viadotti che fanno parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza o interferiscono con queste. I contributi riguardano opere collocate in siti ad elevata pericolosità sismica, con un’accelerazione orizzontale massima al suolo uguale o superiore a 0,20g, soglia di accelerazione ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico.
\r\n\r\nE' compito delle Regioni proporre gli interventi da finanziare, mentre il Dipartimento, attraverso la commissione istituita con il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011, si occupa di istruire le richieste delle Regioni e perfezionare la graduatoria per l’assegnazione del contributo.
\r\n\r\nCon il Decreto del Capo Dipartimento n. 1464 del 28 aprile 2014 sono stati assegnati i fondi per gli interventi inseriti nella graduatoria, per un totale di quasi 4 milioni di euro.
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Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall’epicentro.
\nIn occasione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state riscontrate sia all’interno del territorio comunale dell’Aquila che in alcuni comuni lontani, come a S.Pio delle Camere, nella frazione di Castelnuovo (circa 30 km a SE dall’epicentro). Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall’instabilità del suolo.
Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
\nGli studi storici di Microzonazione Sismica
\nLe problematiche trattate dagli studi di Microzonazione Sismica hanno avuto un forte sviluppo a livello scientifico negli ultimi 40 anni, anche se l’importanza delle caratteristiche di resistenza e stabilità dei suoli in prospettiva sismica era emersa già in epoca passata. A partire dal XVIII secolo, con l’affermarsi della visione illuminista dei fenomeni naturali, era apparso chiaro a molti studiosi che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionavano in modo importante gli effetti del terremoto. Già un secolo fa i criteri informatori delle Norme Tecniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, a seguito del disastroso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, riportavano il divieto di nuove costruzioni e ricostruzioni “su terreni posti sopra e presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”.
\nIn ambito internazionale, uno studio del 1969 condotto da alcuni studiosi americani in occasione del terremoto di S. Francisco del 1957, evidenziò come nell’ambito della stessa città, a poche centinaia di metri di distanza, lo stesso terremoto avesse provocato scuotimenti decisamente differenti in relazione agli spessori e alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti negli strati più superficiali. Da allora sono stati eseguiti molti studi su forti terremoti (es. Friuli, 1976; Irpinia, 1980; Città del Messico, 1985; Kobe, Giappone 1992; Izmit, Turchia 1999; San Giuliano di Puglia, 2002), raccolti dati e informazioni che hanno dimostrato come le caratteristiche locali del territorio possano alterare in maniera evidente l’azione sismica.
Gli obiettivi della Microzonazione Sismica
\nGli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma.
Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile.
\nGli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:
\n- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti
\n- definire gli interventi ammissibili in una data area
\n- programmare le indagini e i livelli di approfondimento
\n- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate
\n- definire priorità di intervento.
Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
\nNella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.
\nLa conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:
\n- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;
\n- individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza.
Nella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:
\n- contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee;
\n- fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici non agibili;
\n- contribuisce a scegliere nuove aree edificabili.
\nNella progettazione di nuove opere o di interventi su opere esistenti, gli studi di Microzonazione Sismica evidenziano la presenza di fenomeni di possibile amplificazione dello scuotimento legati alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell’area e di fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal sisma. Gli studi di Microzonazione Sismica, quindi, possono offrire elementi conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio.
Lo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:
\n- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
\n- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS
\n- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.
\nAl momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.
\nLe modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008).
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Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall’epicentro.
\r\nIn occasione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state riscontrate sia all’interno del territorio comunale dell’Aquila che in alcuni comuni lontani, come a S.Pio delle Camere, nella frazione di Castelnuovo (circa 30 km a SE dall’epicentro). Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall’instabilità del suolo.
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\r\nTutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
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\r\nGli studi storici di Microzonazione Sismica
\r\nLe problematiche trattate dagli studi di Microzonazione Sismica hanno avuto un forte sviluppo a livello scientifico negli ultimi 40 anni, anche se l’importanza delle caratteristiche di resistenza e stabilità dei suoli in prospettiva sismica era emersa già in epoca passata. A partire dal XVIII secolo, con l’affermarsi della visione illuminista dei fenomeni naturali, era apparso chiaro a molti studiosi che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionavano in modo importante gli effetti del terremoto. Già un secolo fa i criteri informatori delle Norme Tecniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, a seguito del disastroso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, riportavano il divieto di nuove costruzioni e ricostruzioni “su terreni posti sopra e presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”.
\r\nIn ambito internazionale, uno studio del 1969 condotto da alcuni studiosi americani in occasione del terremoto di S. Francisco del 1957, evidenziò come nell’ambito della stessa città, a poche centinaia di metri di distanza, lo stesso terremoto avesse provocato scuotimenti decisamente differenti in relazione agli spessori e alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti negli strati più superficiali. Da allora sono stati eseguiti molti studi su forti terremoti (es. Friuli, 1976; Irpinia, 1980; Città del Messico, 1985; Kobe, Giappone 1992; Izmit, Turchia 1999; San Giuliano di Puglia, 2002), raccolti dati e informazioni che hanno dimostrato come le caratteristiche locali del territorio possano alterare in maniera evidente l’azione sismica.
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\r\nGli obiettivi della Microzonazione Sismica
\r\nGli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma.
\r\n
\r\nNella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile.
\r\nGli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:
\r\n- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti
\r\n- definire gli interventi ammissibili in una data area
\r\n- programmare le indagini e i livelli di approfondimento
\r\n- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate
\r\n- definire priorità di intervento.
\r\n
\r\nTutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
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\r\nNella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.
\r\nLa conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:
\r\n- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;
\r\n- individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza.
\r\n
\r\nNella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:
\r\n- contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee;
\r\n- fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici non agibili;
\r\n- contribuisce a scegliere nuove aree edificabili.
\r\nNella progettazione di nuove opere o di interventi su opere esistenti, gli studi di Microzonazione Sismica evidenziano la presenza di fenomeni di possibile amplificazione dello scuotimento legati alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell’area e di fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal sisma. Gli studi di Microzonazione Sismica, quindi, possono offrire elementi conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio.
\r\n
\r\nLo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:
\r\n- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
\r\n- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS
\r\n- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.
\r\nAl momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.
\r\nLe modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008).
\r\n
Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.
\nL’analisi della CLE è stata introdotta con l’opcm 4007/12 che regola l’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 11 della legge 77/09 (Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico) per l’annualità 2011 e viene condotta in concomitanza agli studi di microzonazione sismica (MS). Si esegue pertanto a livello comunale, anche se è possibile effettuarla anche a livello intercomunale.
\nL’analisi della CLE non può prescindere dal piano di emergenza o di protezione civile ed è un'attività che serve per verificare le scelte contenute nel piano.
\n L’analisi comporta:
a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;
b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
L’analisi della CLE dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando degli standard di archiviazione e rappresentazione cartografica dei dati, raccolti attraverso una apposita modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica per gli studi di MS, istituita dall’OPCM 3907/2010 (art. 5 commi 7 e 8), ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.
In particolare, l’analisi prevede la compilazione di 5 schede:
\nSi definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.
L’analisi della CLE è stata introdotta con l’opcm 4007/12 che regola l’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 11 della legge 77/09 (Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico) per l’annualità 2011 e viene condotta in concomitanza agli studi di microzonazione sismica (MS). Si esegue pertanto a livello comunale, anche se è possibile effettuarla anche a livello intercomunale.
L’analisi della CLE non può prescindere dal piano di emergenza o di protezione civile ed è un'attività che serve per verificare le scelte contenute nel piano.
L’analisi comporta:
a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;
b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
L’analisi della CLE dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando degli standard di archiviazione e rappresentazione cartografica dei dati, raccolti attraverso una apposita modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica per gli studi di MS, istituita dall’OPCM 3907/2010 (art. 5 commi 7 e 8), ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.
In particolare, l’analisi prevede la compilazione di 5 schede:
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012
\nIl Presidente del Consiglio dei Ministri
\nVISTO l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla
\nnomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;
VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
\ndel rischio su edifici privati;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere
\ninfrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
VISTO l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le
\nrelative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le
\ntipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005 con il quale sono stati individuati, tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacità e competenza, i centri di competenza di cui alla citata direttiva;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali;
VISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;
VISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
VISTO l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art.11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012;
Dispone:
\nArt. 1
\nArt. 2
\nArt. 3
\nArt. 4
\nArt. 5
\nArt. 6
\nArt. 7
\nArt. 8
\n1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il
\ncosto convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:
Art. 9
\nArt. 10
\n\t\tDove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.
Art. 11
\nArt. 12
\nArt. 13
\nArt. 14
\nArt. 15
\nArt. 16
\nArt. 17
\nArt. 18
\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 29 febbraio 2012
Il Presidente: Monti
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012
\r\n\r\nIl Presidente del Consiglio dei Ministri
\r\n\r\nVISTO l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
\r\nVISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
\r\nVISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
\r\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla
\r\nnomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;
\r\nVISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
\r\ndel rischio su edifici privati;
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere
\r\ninfrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\r\nVISTO l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le
\r\nrelative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le
\r\ntipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\nVISTO in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005 con il quale sono stati individuati, tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacità e competenza, i centri di competenza di cui alla citata direttiva;
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali;
\r\nVISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;
\r\nVISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
\r\nVISTO l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
\r\nVISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;
\r\nVISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\r\nRITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art.11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;
\r\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\nACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
\r\nACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012;
Dispone:
\r\n\r\nArt. 1
\r\n\r\nArt. 2
\r\n\r\nArt. 3
\r\n\r\nArt. 4
\r\n\r\nArt. 5
\r\n\r\nArt. 6
\r\n\r\nArt. 7
\r\n\r\nArt. 8
\r\n\r\n1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il
\r\ncosto convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:
Art. 9
\r\n\r\nArt. 10
\r\n\r\nArt. 11
\r\n\r\n
\r\nArt. 12
Art. 13
\r\n\r\nArt. 14
\r\n\r\nArt. 15
\r\n\r\nArt. 16
\r\n\r\nArt. 17
\r\n\r\nArt. 18
\r\n\r\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\nRoma, 29 febbraio 2012
Il Presidente: Monti
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\nIL VICE CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante \"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59\", e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri \", pubblicato nella G.U. n. 207 del 4 settembre 2002;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001 recante l'Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010 recante \"Modifiche all'Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010, registro n. 20, foglio n. 317;
VISTO il decreto del Segretario Generale di organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile del 18 gennaio 2011, rep. n. 113 - con il quale si è provveduto alla individuazione delle attribuzioni degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, Reg. 1, Fog. 339, con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi dell' art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2011, Reg. 6, Fog. 347, con il quale al Dr. Angelo BORRELLI è stato conferito l'incarico di Vice Capo Dipartimento della protezione civile a decorrere dal 18 gennaio 2011;
VISTO il decreto n. lO/Rep. del 12 gennaio 2012, visto ed annotato dall'Ufficio del Bilancio e Riscontro di Regolarità Amministrativo-Contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale al Reg. 2, foglio 200, 1'8 marzo 2012, con il quale al Vice Capo Dipartimento della protezione civile sono state delegate talune attribuzioni del Capo Dipartimento;
VISTO l'art. 8, comma 6, del decreto - legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 23 luglio 1999, recante norme sulla Tesoreria Unica;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'articolo Il, con il quale viene istituito il \"Fondo per la prevenzione del rischio sismico\";
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'articolo I comma 3 che prevede che gli aspetti di maggiore dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono
essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTA la tabella n. 1, parte integrante e sostanziale del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 marzo 2012, n. 1133, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 2012, reg. n. 5, fog. n. 143, disposto in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
RAVVISATA la necessità di procedere alla ripartizione tra le Regioni dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11;
RITENUTO di dover erogare per l'anno 2011 la somma di € 139.301.712,73, che graverà sul cap. 703 iscritto nell' ambito del centro di responsabilità n. 13 \"Protezione Civile\" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
DECRETA
Sono autorizzati, per la causale di cui alle premesse, l'impegno ed il pagamento della somma di € 139.301.712,73, (centotrentanovemilionitrecentounomilasettecentododici/73) a favore delle Regioni assegnatarie secondo il piano di ripartizione di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1133 del 19 marzo 2012, e riportato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il relativo importo di € 139.301.712,73, graverà sul cap. 703 del Centro di responsabilità n. 13 della \"Protezione Civile\" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2012.
I relativi ordinativi saranno resi esigibili mediante accreditamento sui rispettivi conti di tesoreria intestati alle Regioni stesse.
Roma, 2 ottobre 2012
\n IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli
Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Erogazione dei fondi alle Regioni, per la prevenzione del rischio sismico per l'annualità 2011 - Cap. 703 - € 139.301.712,73.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ", pubblicato nella G.U. n. 207 del 4 settembre 2002;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001 recante l'Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010 recante "Modifiche all'Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010, registro n. 20, foglio n. 317;
VISTO il decreto del Segretario Generale di organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile del 18 gennaio 2011, rep. n. 113 - con il quale si è provveduto alla individuazione delle attribuzioni degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, Reg. 1, Fog. 339, con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi dell' art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2011, Reg. 6, Fog. 347, con il quale al Dr. Angelo BORRELLI è stato conferito l'incarico di Vice Capo Dipartimento della protezione civile a decorrere dal 18 gennaio 2011;
VISTO il decreto n. lO/Rep. del 12 gennaio 2012, visto ed annotato dall'Ufficio del Bilancio e Riscontro di Regolarità Amministrativo-Contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale al Reg. 2, foglio 200, 1'8 marzo 2012, con il quale al Vice Capo Dipartimento della protezione civile sono state delegate talune attribuzioni del Capo Dipartimento;
VISTO l'art. 8, comma 6, del decreto - legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 23 luglio 1999, recante norme sulla Tesoreria Unica;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'articolo Il, con il quale viene istituito il "Fondo per la prevenzione del rischio sismico";
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'articolo I comma 3 che prevede che gli aspetti di maggiore dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono
essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTA la tabella n. 1, parte integrante e sostanziale del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 marzo 2012, n. 1133, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 2012, reg. n. 5, fog. n. 143, disposto in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
RAVVISATA la necessità di procedere alla ripartizione tra le Regioni dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11;
RITENUTO di dover erogare per l'anno 2011 la somma di € 139.301.712,73, che graverà sul cap. 703 iscritto nell' ambito del centro di responsabilità n. 13 "Protezione Civile" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
DECRETA
Sono autorizzati, per la causale di cui alle premesse, l'impegno ed il pagamento della somma di € 139.301.712,73, (centotrentanovemilionitrecentounomilasettecentododici/73) a favore delle Regioni assegnatarie secondo il piano di ripartizione di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1133 del 19 marzo 2012, e riportato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il relativo importo di € 139.301.712,73, graverà sul cap. 703 del Centro di responsabilità n. 13 della "Protezione Civile" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2012.
I relativi ordinativi saranno resi esigibili mediante accreditamento sui rispettivi conti di tesoreria intestati alle Regioni stesse.
Roma, 2 ottobre 2012
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli