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I Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva caratterizzata dal fenomeno del \"bradisismo\": una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento, alternate a fasi di sollevamento più rapido, queste ultime accompagnate generalmente da terremoti superficiali e di bassa magnitudo.

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Nel 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera, ancora in atto. Dal 2023 si è registrato un graduale incremento nella frequenza dei terremoti. Nello stesso anno, gli eventi più forti si sono verificati il 27 settembre e il 2 ottobre e hanno avuto rispettivamente magnitudo 4.2 e 4.0. Nel 2024 l'evento maggiore è stato registrato il 20 maggio con una magnitudo di 4.4, a seguito del quale è stata disposta, a supporto della Regione Campania, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile, con decreto del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024, che ha consentito di effettuare i primi interventi per il soccorso e la prima assistenza alla popolazione interessata. Lo stato di mobilitazione viene dichiarato concluso il 10 luglio 2024 con un nuovo Decreto del Ministro per la protezione civile.

\r\n\r\n

Per rispondere alla crisi bradisismica in atto sono state potenziate le attività di monitoraggio del vulcano e, più in generale, sono state rafforzate le azioni di prevenzione del Sistema di protezione civile. In particolare, il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 ha previsto misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei.

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Mappa Pianificazione speditiva Campi Flegrei

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I Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva caratterizzata dal fenomeno del \"bradisismo\": una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento, alternate a fasi di sollevamento più rapido, queste ultime accompagnate generalmente da terremoti superficiali e di bassa magnitudo.

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Nel 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera, ancora in atto. Dal 2023 si è registrato un graduale incremento nella frequenza dei terremoti. Nello stesso anno, gli eventi più forti si sono verificati il 27 settembre e il 2 ottobre e hanno avuto rispettivamente magnitudo 4.2 e 4.0. Nel 2024 l'evento maggiore è stato registrato il 20 maggio con una magnitudo di 4.4, a seguito del quale è stata disposta, a supporto della Regione Campania, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile, con decreto del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024, che ha consentito di effettuare i primi interventi per il soccorso e la prima assistenza alla popolazione interessata. Lo stato di mobilitazione viene dichiarato concluso il 10 luglio 2024 con un nuovo Decreto del Ministro per la protezione civile.

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Per rispondere alla crisi bradisismica in atto sono state potenziate le attività di monitoraggio del vulcano e, più in generale, sono state rafforzate le azioni di prevenzione del Sistema di protezione civile. In particolare, il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 ha previsto misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei.

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La deformazione del suolo. Nel 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera dei Campi Flegrei, ancora in atto. Il valore massimo di sollevamento raggiunto, alla fine di settembre 2024, nel Rione Terra a Pozzuoli (punto di massima deformazione della caldera) è di circa 133,5 cm, di cui circa 15.5 cm da gennaio 2024.

\n

La sismicità. Dal 2018, il sollevamento è stato accompagnato da un graduale incremento dell’attività sismica, sia nel numero di terremoti sia nella loro magnitudo. Nel corso del 2023, sebbene il maggior numero di eventi sia stato caratterizzato da magnitudo basse (circa il 90% degli eventi ha avuto magnitudo inferiori a 1.0), è stato registrato un nuovo incremento nella frequenza dei terremoti. La maggior parte dei quali si è verificata nell’area compresa tra Astroni, Solfatara-Pisciarelli-Agnano, Pozzuoli e Golfo di Pozzuoli, con profondità massime di circa 4 km, prevalentemente concentrate nei primi 2 km. 
\nNello stesso anno, gli eventi più forti si sono verificati il 27 settembre e il 2 ottobre e hanno avuto rispettivamente magnitudo 4.2 e 4.0.
\nNel 2024 l'evento maggiore è quello registrato il 20 maggio con una magnitudo di 4.4, verificatosi nell'area la Solfatara di Pozzuoli.

\n

Il confronto con la crisi bradisismica degli anni ’80. La situazione attuale risulta caratterizzata da sollevamenti del suolo e terremoti di magnitudo paragonabili a quelli registrati durante la crisi bradisismica del 1982-84, mentre in termini di impatto su edifici e infrastrutture il quadro è molto diverso. La crisi degli anni ‘80 produsse danni diffusi all’edificato dell’area, in particolare nel Comune di Pozzuoli, tanto da rendere necessario l’allontanamento della popolazione dalle proprie abitazioni, del centro storico, così come del resto avvenne durante la crisi bradisismica degli anni ’70 per gli abitanti del Rione Terra. La crisi bradisismica in atto non ha comportato finora danni rilevanti. Le cause sono da ricercare nella diversa vulnerabilità degli edifici oltre che nella diversa evoluzione del fenomeno sia nella frequenza delle scosse sia nella velocità di sollevamento. Oggi le strutture dell’area sono costituite per lo più da edifici non superiori ai tre piani, prevalentemente in cemento armato o in muratura, che sono stati oggetto, dopo gli anni ’80, di interventi di adeguamento sismico. A tale proposito, con il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 7 marzo 1981, i Comuni dell’area flegrea sono stati classificati sismici con l’obbligo di osservare la normativa tecnica per le costruzioni.

\n

Le prime azioni di risposta alla crisi. Il recente intensificarsi della crisi bradisismica, culminata negli eventi di settembre e ottobre 2023, ha reso necessario il potenziamento delle attività di monitoraggio del vulcano da parte dell’INGV e degli altri Centri di Competenza e, più in generale, un rafforzamento delle azioni di prevenzione svolte dal Sistema di protezione civile.

\n

Il parere della Commissione Nazionale Grandi Rischi. In questo contesto, il Dipartimento ha convocato più volte la Commissione Nazionale Grandi Rischi - Settori rischio vulcanico e rischio sismico chiedendole di esprimere il proprio parere sulla situazione in atto e di svolgere ulteriori analisi e approfondimenti, in considerazione della complessità del tema e della possibile evoluzione delle dinamiche del vulcano. Per avere ulteriori elementi di valutazione sono stati coinvolti anche diversi esperti nazionali ed internazionali.
\nAll’esito di queste riunioni, la Commissione ha rilevato che l’insieme dei risultati scientifici rafforza l’evidenza della presenza di magma in profondità quale causa scatenante dell’attuale crisi bradisismica. Tuttavia, in assenza di evidenze di risalita magmatica, si è ritenuto di confermare “il livello di allerta giallo per il rischio vulcanico”. Si è ritenuto quindi opportuno che sia le attività di monitoraggio da parte dei Centri di Competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del Servizio Nazionale si intensifichino ulteriormente e si preparino all’eventuale necessità di innalzare il livello di allerta.

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La deformazione del suolo. Nel 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera dei Campi Flegrei, ancora in atto. Il valore massimo di sollevamento raggiunto, alla fine di settembre 2024, nel Rione Terra a Pozzuoli (punto di massima deformazione della caldera) è di circa 133,5 cm, di cui circa 15.5 cm da gennaio 2024.

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La sismicità. Dal 2018, il sollevamento è stato accompagnato da un graduale incremento dell’attività sismica, sia nel numero di terremoti sia nella loro magnitudo. Nel corso del 2023, sebbene il maggior numero di eventi sia stato caratterizzato da magnitudo basse (circa il 90% degli eventi ha avuto magnitudo inferiori a 1.0), è stato registrato un nuovo incremento nella frequenza dei terremoti. La maggior parte dei quali si è verificata nell’area compresa tra Astroni, Solfatara-Pisciarelli-Agnano, Pozzuoli e Golfo di Pozzuoli, con profondità massime di circa 4 km, prevalentemente concentrate nei primi 2 km. 
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\r\nNel 2024 l'evento maggiore è quello registrato il 20 maggio con una magnitudo di 4.4, verificatosi nell'area la Solfatara di Pozzuoli.

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Il confronto con la crisi bradisismica degli anni ’80. La situazione attuale risulta caratterizzata da sollevamenti del suolo e terremoti di magnitudo paragonabili a quelli registrati durante la crisi bradisismica del 1982-84, mentre in termini di impatto su edifici e infrastrutture il quadro è molto diverso. La crisi degli anni ‘80 produsse danni diffusi all’edificato dell’area, in particolare nel Comune di Pozzuoli, tanto da rendere necessario l’allontanamento della popolazione dalle proprie abitazioni, del centro storico, così come del resto avvenne durante la crisi bradisismica degli anni ’70 per gli abitanti del Rione Terra. La crisi bradisismica in atto non ha comportato finora danni rilevanti. Le cause sono da ricercare nella diversa vulnerabilità degli edifici oltre che nella diversa evoluzione del fenomeno sia nella frequenza delle scosse sia nella velocità di sollevamento. Oggi le strutture dell’area sono costituite per lo più da edifici non superiori ai tre piani, prevalentemente in cemento armato o in muratura, che sono stati oggetto, dopo gli anni ’80, di interventi di adeguamento sismico. A tale proposito, con il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 7 marzo 1981, i Comuni dell’area flegrea sono stati classificati sismici con l’obbligo di osservare la normativa tecnica per le costruzioni.

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Le prime azioni di risposta alla crisi. Il recente intensificarsi della crisi bradisismica, culminata negli eventi di settembre e ottobre 2023, ha reso necessario il potenziamento delle attività di monitoraggio del vulcano da parte dell’INGV e degli altri Centri di Competenza e, più in generale, un rafforzamento delle azioni di prevenzione svolte dal Sistema di protezione civile.

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Il parere della Commissione Nazionale Grandi Rischi. In questo contesto, il Dipartimento ha convocato più volte la Commissione Nazionale Grandi Rischi - Settori rischio vulcanico e rischio sismico chiedendole di esprimere il proprio parere sulla situazione in atto e di svolgere ulteriori analisi e approfondimenti, in considerazione della complessità del tema e della possibile evoluzione delle dinamiche del vulcano. Per avere ulteriori elementi di valutazione sono stati coinvolti anche diversi esperti nazionali ed internazionali.
\r\nAll’esito di queste riunioni, la Commissione ha rilevato che l’insieme dei risultati scientifici rafforza l’evidenza della presenza di magma in profondità quale causa scatenante dell’attuale crisi bradisismica. Tuttavia, in assenza di evidenze di risalita magmatica, si è ritenuto di confermare “il livello di allerta giallo per il rischio vulcanico”. Si è ritenuto quindi opportuno che sia le attività di monitoraggio da parte dei Centri di Competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del Servizio Nazionale si intensifichino ulteriormente e si preparino all’eventuale necessità di innalzare il livello di allerta.

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A seguito degli eventi sismici che si sono verificati il 27 settembre e il 2 ottobre 2023, rispettivamente di magnitudo di 4.2 e 4.0, per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica in atto, con misure di prevenzione sia strutturali sia non strutturali, il Governo ha approvato il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”, successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023. Inoltre, dopo la scossa di magnitudo 4.4 del 20 maggio 2024, è stata disposta, a supporto della Regione Campania, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile, con decreto del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024.

\n

Il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023. Il provvedimento definisce le azioni principali che il Sistema della protezione civile deve mettere in campo per rispondere efficacemente a una situazione di rischio complessa come quella che caratterizza l’area dei Campi Flegrei. L’analisi della vulnerabilità delle zone edificate; l’elaborazione di un piano speditivo di emergenza dedicato al bradisismo; la definizione di un piano di comunicazione alla popolazione; la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali: sono queste le principali linee di attività in cui sono impegnati il Dipartimento della protezione civile, la Regione Campania e i Centri di Competenza con maggiore preparazione tecnica ed esperienza in questo ambito nel nostro Paese, ovvero l’INGV-OV, il Centro PLINIVS-LUPT, il Consorzio Interuniversitario Reluis, Eucentre, il CNR-IREA e il CNR-IGAG, operando in stretto raccordo con i Comuni interessati e la città metropolitana di Napoli. Inoltre, il decreto-legge prevede il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile. 

\n

Il Piano di analisi della vulnerabilità delle zone edificate. Con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato approvato un piano straordinario, coordinato dal Dipartimento, per l’analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e della pericolosità locale nelle zone edificate, attraverso un nuovo studio di microzonazione sismica. Le attività previste da tale Piano interessano la zona di intervento, individuata nell'ambito della pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo.

\n

Tali azioni sono finalizzate a supportare le strategie di riqualificazione sismica e a individuare le priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. In questo ambito, è previsto anche un programma di potenziamento del monitoraggio sismico e delle strutture, attraverso l’integrazione delle reti gestite dall'Ingv-Osservatorio Vesuviano e dal Dipartimento della protezione civile.

\n

Il Piano di comunicazione alla popolazione. Tra le misure urgenti il decreto-legge prevede la realizzazione di un Piano di comunicazione alla popolazione, coordinato dalla Regione Campania, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei rischi, la pianificazione di protezione civile e i comportamenti corretti da adottare nelle aree interessate, con una attenzione particolare alle persone con disabilità.

\n

In particolare, il Piano si articola in macro-attività che prevedono: la realizzazione di campagne di comunicazione di sensibilizzazione e di servizio; il potenziamento e l'armonizzazione dei siti web istituzionali; lo sviluppo di una app regionale per il cittadino; l'organizzazione di incontri periodici con la popolazione e di iniziative rivolte agli istituti scolastici e alle Università delle aree interessate dal fenomeno bradisismico; la programmazione di iniziative culturali e promosse dal terzo settore; il supporto agli sportelli informativi dei comuni interessati; l'organizzazione di open day delle strutture pubbliche; la realizzazione di attività di formazione rivolta a giornalisti, volontari, dirigenti scolatici, dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, inclusi quelli dei comuni interessati; la progettazione, realizzazione e installazione di cartelli multilingua. 

\n

Il Piano è stato approvato con la delibera n.679 dalla Giunta della Regione Campania il 23 novembre 2023 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 86 del 04 dicembre 2023.

\n

La Pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo. Prevista dall’art. 4 del DL 140, tale pianificazione nasce dall’esigenza di definire una specifica strategia e delle procedure operative per rispondere agli effetti e alle possibili conseguenze del bradisismo.

\n

È predisposta dal Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura – UTG di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, sulla base dei piani di protezione civile territoriali e nazionale e delle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza. 

\n

La verifica delle infrastrutture di trasporto e dei servizi essenziali. La Regione Campania coordina inoltre, in raccordo con i Comuni interessati, le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e per supportare l'aggiornamento della pianificazione per il bradisismo. Con Delibera della Giunta Regionale n.7 del 10 gennaio 2024 sono state approvate le \"Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali\".

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A seguito degli eventi sismici che si sono verificati il 27 settembre e il 2 ottobre 2023, rispettivamente di magnitudo di 4.2 e 4.0, per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica in atto, con misure di prevenzione sia strutturali sia non strutturali, il Governo ha approvato il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”, successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023. Inoltre, dopo la scossa di magnitudo 4.4 del 20 maggio 2024, è stata disposta, a supporto della Regione Campania, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile, con decreto del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024.

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Il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023. Il provvedimento definisce le azioni principali che il Sistema della protezione civile deve mettere in campo per rispondere efficacemente a una situazione di rischio complessa come quella che caratterizza l’area dei Campi Flegrei. L’analisi della vulnerabilità delle zone edificate; l’elaborazione di un piano speditivo di emergenza dedicato al bradisismo; la definizione di un piano di comunicazione alla popolazione; la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali: sono queste le principali linee di attività in cui sono impegnati il Dipartimento della protezione civile, la Regione Campania e i Centri di Competenza con maggiore preparazione tecnica ed esperienza in questo ambito nel nostro Paese, ovvero l’INGV-OV, il Centro PLINIVS-LUPT, il Consorzio Interuniversitario Reluis, Eucentre, il CNR-IREA e il CNR-IGAG, operando in stretto raccordo con i Comuni interessati e la città metropolitana di Napoli. Inoltre, il decreto-legge prevede il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile. 

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Il Piano di analisi della vulnerabilità delle zone edificate. Con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato approvato un piano straordinario, coordinato dal Dipartimento, per l’analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e della pericolosità locale nelle zone edificate, attraverso un nuovo studio di microzonazione sismica. Le attività previste da tale Piano interessano la zona di intervento, individuata nell'ambito della pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo.

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Tali azioni sono finalizzate a supportare le strategie di riqualificazione sismica e a individuare le priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. In questo ambito, è previsto anche un programma di potenziamento del monitoraggio sismico e delle strutture, attraverso l’integrazione delle reti gestite dall'Ingv-Osservatorio Vesuviano e dal Dipartimento della protezione civile.

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Il Piano di comunicazione alla popolazione. Tra le misure urgenti il decreto-legge prevede la realizzazione di un Piano di comunicazione alla popolazione, coordinato dalla Regione Campania, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei rischi, la pianificazione di protezione civile e i comportamenti corretti da adottare nelle aree interessate, con una attenzione particolare alle persone con disabilità.

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In particolare, il Piano si articola in macro-attività che prevedono: la realizzazione di campagne di comunicazione di sensibilizzazione e di servizio; il potenziamento e l'armonizzazione dei siti web istituzionali; lo sviluppo di una app regionale per il cittadino; l'organizzazione di incontri periodici con la popolazione e di iniziative rivolte agli istituti scolastici e alle Università delle aree interessate dal fenomeno bradisismico; la programmazione di iniziative culturali e promosse dal terzo settore; il supporto agli sportelli informativi dei comuni interessati; l'organizzazione di open day delle strutture pubbliche; la realizzazione di attività di formazione rivolta a giornalisti, volontari, dirigenti scolatici, dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, inclusi quelli dei comuni interessati; la progettazione, realizzazione e installazione di cartelli multilingua. 

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Il Piano è stato approvato con la delibera n.679 dalla Giunta della Regione Campania il 23 novembre 2023 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 86 del 04 dicembre 2023.

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La Pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo. Prevista dall’art. 4 del DL 140, tale pianificazione nasce dall’esigenza di definire una specifica strategia e delle procedure operative per rispondere agli effetti e alle possibili conseguenze del bradisismo.

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È predisposta dal Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura – UTG di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, sulla base dei piani di protezione civile territoriali e nazionale e delle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza. 

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La verifica delle infrastrutture di trasporto e dei servizi essenziali. La Regione Campania coordina inoltre, in raccordo con i Comuni interessati, le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e per supportare l'aggiornamento della pianificazione per il bradisismo. Con Delibera della Giunta Regionale n.7 del 10 gennaio 2024 sono state approvate le \"Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali\".

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Il bradisismo consiste in fasi di lento abbassamento, alternate a fasi di sollevamento più rapido del suolo. Il sollevamento può essere accompagnato da attività sismica con eventi che generalmente non raggiungono magnitudo elevate, ma che, essendo molto superficiali si avvertono facilmente e possono causare danni a infrastrutture ed edifici. Per questo è importante sapere come comportarsi in caso di terremoto.

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Il bradisismo consiste in fasi di lento abbassamento, alternate a fasi di sollevamento più rapido del suolo. Il sollevamento può essere accompagnato da attività sismica con eventi che generalmente non raggiungono magnitudo elevate, ma che, essendo molto superficiali si avvertono facilmente e possono causare danni a infrastrutture ed edifici. Per questo è importante sapere come comportarsi in caso di terremoto.

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Descrizione. Il termine \"bradisismo\" deriva dal greco bradýs (βραδύς), \"lento\" e seismós (σεισμός), che significa scossa. È una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento (subsidenza) alternate a fasi di sollevamento più rapido. Il fenomeno è noto, anche se con caratteristiche specifiche, in diverse caldere vulcaniche nel mondo (es. Long Valley, U.s.a.; Rabaul, Papua Nuova Guinea) tra le quali quella italiana dei Campi Flegrei. Il sollevamento rapido può essere accompagnato da numerosi terremoti (sciami sismici) che generalmente non raggiungono magnitudo elevate ma, essendo molto superficiali, si avvertono facilmente e potrebbero in alcuni casi provocare danni a edifici e infrastrutture.

\n

Le cause. Le deformazioni del suolo che caratterizzano il bradisismo, a cui è associata l’attività sismica, sono legate alla dinamica vulcanica della caldera.
\nLe caldere sono strutture vulcaniche morfologicamente ribassate, diverse dal tipico vulcano con edificio a cono. Studi specifici sull’attività delle caldere indicano che i periodi di “unrest” (fase di “agitazione” di un vulcano) di lunga durata sono spesso non eruttivi, cioè le crisi bradisismiche in molti casi non culminano in un’eruzione. Tuttavia, in alcuni casi anche nelle caldere gli “unrest” possono precedere un’eruzione.
\nSulle cause del sollevamento c’è ancora dibattito all’interno della comunità scientifica. Alcuni ricercatori lo attribuiscono all’incremento delle temperature e della pressione dei fluidi presenti nel sistema idrotermale, in risposta ad eventi di degassamento dovuti anche a risalite di magma; altri ritengono, invece, che il fenomeno sia direttamente relazionato, in tutto o in parte, ad apporti di magma a livelli della camera magmatica superficiale.

\n

Gli effetti. La lenta deformazione del suolo, nella fase di sollevamento rapido a cui è associata l’attività sismica, potrebbe compromettere la funzionalità di alcune infrastrutture (come reti idriche, del gas o banchine portuali) ma anche provocare lesioni di piccola entità a elementi non strutturali degli edifici, con la formazione di crepe o la caduta di intonaci e la perdita di ortogonalità di porte e finestre, tale da pregiudicarne un’agevole apertura/chiusura. Sequenze sismiche di magnitudo significative (M=4-4.5) e con frequenze elevate (più eventi al giorno) sono in grado invece di provocare - potenzialmente - danni più consistenti.

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Descrizione. Il termine \"bradisismo\" deriva dal greco bradýs (βραδύς), \"lento\" e seismós (σεισμός), che significa scossa. È una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento (subsidenza) alternate a fasi di sollevamento più rapido. Il fenomeno è noto, anche se con caratteristiche specifiche, in diverse caldere vulcaniche nel mondo (es. Long Valley, U.s.a.; Rabaul, Papua Nuova Guinea) tra le quali quella italiana dei Campi Flegrei. Il sollevamento rapido può essere accompagnato da numerosi terremoti (sciami sismici) che generalmente non raggiungono magnitudo elevate ma, essendo molto superficiali, si avvertono facilmente e potrebbero in alcuni casi provocare danni a edifici e infrastrutture.

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Le cause. Le deformazioni del suolo che caratterizzano il bradisismo, a cui è associata l’attività sismica, sono legate alla dinamica vulcanica della caldera.
\r\nLe caldere sono strutture vulcaniche morfologicamente ribassate, diverse dal tipico vulcano con edificio a cono. Studi specifici sull’attività delle caldere indicano che i periodi di “unrest” (fase di “agitazione” di un vulcano) di lunga durata sono spesso non eruttivi, cioè le crisi bradisismiche in molti casi non culminano in un’eruzione. Tuttavia, in alcuni casi anche nelle caldere gli “unrest” possono precedere un’eruzione.
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Gli effetti. La lenta deformazione del suolo, nella fase di sollevamento rapido a cui è associata l’attività sismica, potrebbe compromettere la funzionalità di alcune infrastrutture (come reti idriche, del gas o banchine portuali) ma anche provocare lesioni di piccola entità a elementi non strutturali degli edifici, con la formazione di crepe o la caduta di intonaci e la perdita di ortogonalità di porte e finestre, tale da pregiudicarne un’agevole apertura/chiusura. Sequenze sismiche di magnitudo significative (M=4-4.5) e con frequenze elevate (più eventi al giorno) sono in grado invece di provocare - potenzialmente - danni più consistenti.

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La differenza principale tra la crisi bradisismica dello scorso secolo e quella attuale è nella migliore capacità tecnologica che permette di utilizzare reti di monitoraggio multiparametriche dense e ad alta sensibilità e affidabilità e di seguire lo sviluppo del fenomeno in tempo reale o quasi reale.

\n

Le attività di monitoraggio e sorveglianza dei Campi Flegrei sono assicurate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano (Ingv-OV), attraverso una rete di strumentazione volta all’analisi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle caratteristiche fisico-chimiche dei gas, che nell’insieme consentono di definire e valutare lo stato di attività del vulcano. Il monitoraggio attraverso reti strumentali multiparametriche, implementate anche grazie al contributo economico della Regione Campania, è integrato da campagne di misura periodiche sul campo e da analisi in laboratorio, che garantiscono una visione completa delle dinamiche vulcaniche. Sul sito dell’INGV-OV sono disponibili i dettagli e gli aggiornamenti sulle attività di monitoraggio.

\n

Anche l'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA) concorre al monitoraggio delle deformazioni del suolo, attraverso le analisi di interferometria radar da satellite.

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La differenza principale tra la crisi bradisismica dello scorso secolo e quella attuale è nella migliore capacità tecnologica che permette di utilizzare reti di monitoraggio multiparametriche dense e ad alta sensibilità e affidabilità e di seguire lo sviluppo del fenomeno in tempo reale o quasi reale.
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\r\nLe attività di monitoraggio e sorveglianza dei Campi Flegrei sono assicurate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano (Ingv-OV), attraverso una rete di strumentazione volta all’analisi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle caratteristiche fisico-chimiche dei gas, che nell’insieme consentono di definire e valutare lo stato di attività del vulcano. Il monitoraggio attraverso reti strumentali multiparametriche, implementate anche grazie al contributo economico della Regione Campania, è integrato da campagne di misura periodiche sul campo e da analisi in laboratorio, che garantiscono una visione completa delle dinamiche vulcaniche. Sul sito dell’INGV-OV sono disponibili i dettagli e gli aggiornamenti sulle attività di monitoraggio.

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Anche l'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA) concorre al monitoraggio delle deformazioni del suolo, attraverso le analisi di interferometria radar da satellite.

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La ricostruzione dell'andamento del bradisismo ai Campi Flegrei è stata possibile da inizio ‘800 grazie alle osservazioni compiute sulle rovine del Serapeo, mercato romano risalente al I - II secolo d.C., situato a poche decine di metri dal porto di Pozzuoli. Grazie alla datazione dei fori prodotti dai molluschi marini a varie altezze sulle colonne del Serapeo, è stato possibile, infatti, ricostruire le oscillazioni del livello del mare nel corso dei secoli, dovute al sollevamento o abbassamento del suolo. In tempi più recenti, a partire dal 1905, le tecniche di livellazione geodetica e, negli ultimi decenni, le misure satellitari (GPS e interferometria), hanno permesso di misurare con maggior precisione le variazioni del suolo e quindi di monitorare il fenomeno del bradisismo. 

\n

I primi dati forniti dalla rete di livellazione mostrano che tra il 1905 e il 1945 l’area dei Campi Flegrei è stata caratterizzata da un continuo abbassamento, pari a circa 100 cm misurati in prossimità del “Serapeo”, con una velocità media di circa 2,5 cm/anno. Successivamente si è registrata una inversione di tendenza poiché tra il 1945 e il 1953 il suolo ha ripreso a sollevarsi di oltre 50 cm in assenza di significativa sismicità. Sono seguite due crisi bradisismiche intense, rispettivamente nel 1970-1972 e nel 1982-84.    

\n

La crisi degli anni ’70. La crisi bradisismica avvenuta tra il 1970 e il 1972 fu caratterizzata da un sollevamento complessivo (iniziato nel 1968) di circa 177 cm, con una velocità massima di 6,2 cm/mese.
\nNei primi mesi del 1970 vennero segnalate numerose lesioni nei muri a secco che proteggevano il percorso della ferrovia cumana e in alcuni edifici del centro storico di Pozzuoli. I pescatori segnalarono diverse evidenze che indicavano un sollevamento del suolo, come la differente inclinazione delle passerelle dei traghetti o l’innalzamento di un arco situato nel porticciolo, sotto il quale i barcaioli da qualche mese potevano transitare stando in piedi sulle loro barche. 

\n

Il sollevamento fu accompagnato da sciami sismici con eventi di bassa magnitudo per lo più non avvertiti dalla popolazione. In particolare, furono registrate circa 2.600 scosse tra il 28 febbraio e il 30 ottobre 1970, tutte di bassa magnitudo (M<2.0), concentrate nella zona centrale di massimo sollevamento della caldera. Il 3 marzo 1970 iniziò lo sgombero del Rione Terra, in quanto molte delle abitazioni mostravano lesioni e si temeva non potessero resistere a possibili scosse sismiche più forti. Le persone allontanate dalle proprie abitazioni furono alloggiate in un ospedale e in alcuni alberghi lungo il litorale Domizio, in attesa dello sviluppo del futuro Rione Toiano. 
\nAl termine della crisi, iniziò una lenta fase di abbassamento del suolo fino a circa 21 cm rispetto al massimo sollevamento.

\n

A seguito degli eventi, fu emanata una legge speciale (n°475 del 19 luglio del 1971), che imponeva il rispetto delle prescrizioni valide per le zone sismiche di seconda categoria per le nuove costruzioni ricadenti nel Comune di Pozzuoli. 

\n

La crisi degli anni ’80. La successiva crisi bradisismica, avvenuta tra il 1982 e il 1984, raggiunse un sollevamento massimo di 179 cm, per un totale di 334 cm rispetto al 1970. La velocità di sollevamento massima fu di 14,5 cm/mese. Il sollevamento fu accompagnato da terremoti e intensi sciami sismici: nel corso dell’intero periodo di crisi, furono registrati oltre 16mila eventi, con due scosse di M=4.0. 

\n

In particolare, la sismicità divenne significativa a partire dalla primavera del 1983. Da quel momento gli edifici di Pozzuoli furono sottoposti a continue sollecitazioni sismiche sia con eventi di piccola energia, ma molto frequenti, sia con eventi più isolati di energia più elevata. Un incremento significativo dell'attività sismica si registrò tra il 4 settembre e il 4 ottobre 1983 quando si verificò un terremoto di M=4.0 con epicentro nei pressi della Solfatara e una profondità tra 2,5 e 3,0 km.

\n

L'evento produsse danni e panico nella città di Pozzuoli. Il terremoto fu avvertito in un raggio di oltre 30 km. L'intensità nell'area epicentrale (Pozzuoli) risultò del VII grado della scala MCS, mentre in parte della città di Napoli risultò del VI grado. 
\nA seguito dei danni subiti da molti edifici di Pozzuoli, per effetto delle continue sollecitazioni sismiche, anche in questa occasione fu deciso l'allontanamento di parte della popolazione che, dopo un primo periodo passato nei villaggi turistici del litorale Domizio, è stata ospitata verso nel nuovo quartiere dell'area Monteruscello. Durante gli ultimi mesi del 1984, il fenomeno diminuì di intensità e la crisi sismica si chiuse con l'evento dell'8 dicembre di M=3.8. 

\n

Dal 1985 l’attività fu caratterizzata nuovamente da una fase di abbassamento del suolo che, a novembre 2004, raggiunse il valore complessivo di circa 94 cm. Durante tale periodo si verificarono tre brevi episodi di sollevamento, nel 1989, nel 1994 e nel 2000, tutti inferiori ai 10 cm, accompagnati da sciami sismici di bassa magnitudo. 

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La ricostruzione dell'andamento del bradisismo ai Campi Flegrei è stata possibile da inizio ‘800 grazie alle osservazioni compiute sulle rovine del Serapeo, mercato romano risalente al I - II secolo d.C., situato a poche decine di metri dal porto di Pozzuoli. Grazie alla datazione dei fori prodotti dai molluschi marini a varie altezze sulle colonne del Serapeo, è stato possibile, infatti, ricostruire le oscillazioni del livello del mare nel corso dei secoli, dovute al sollevamento o abbassamento del suolo. In tempi più recenti, a partire dal 1905, le tecniche di livellazione geodetica e, negli ultimi decenni, le misure satellitari (GPS e interferometria), hanno permesso di misurare con maggior precisione le variazioni del suolo e quindi di monitorare il fenomeno del bradisismo. 

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I primi dati forniti dalla rete di livellazione mostrano che tra il 1905 e il 1945 l’area dei Campi Flegrei è stata caratterizzata da un continuo abbassamento, pari a circa 100 cm misurati in prossimità del “Serapeo”, con una velocità media di circa 2,5 cm/anno. Successivamente si è registrata una inversione di tendenza poiché tra il 1945 e il 1953 il suolo ha ripreso a sollevarsi di oltre 50 cm in assenza di significativa sismicità. Sono seguite due crisi bradisismiche intense, rispettivamente nel 1970-1972 e nel 1982-84.    

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La crisi degli anni ’70. La crisi bradisismica avvenuta tra il 1970 e il 1972 fu caratterizzata da un sollevamento complessivo (iniziato nel 1968) di circa 177 cm, con una velocità massima di 6,2 cm/mese.
\r\nNei primi mesi del 1970 vennero segnalate numerose lesioni nei muri a secco che proteggevano il percorso della ferrovia cumana e in alcuni edifici del centro storico di Pozzuoli. I pescatori segnalarono diverse evidenze che indicavano un sollevamento del suolo, come la differente inclinazione delle passerelle dei traghetti o l’innalzamento di un arco situato nel porticciolo, sotto il quale i barcaioli da qualche mese potevano transitare stando in piedi sulle loro barche. 

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Il sollevamento fu accompagnato da sciami sismici con eventi di bassa magnitudo per lo più non avvertiti dalla popolazione. In particolare, furono registrate circa 2.600 scosse tra il 28 febbraio e il 30 ottobre 1970, tutte di bassa magnitudo (M<2.0), concentrate nella zona centrale di massimo sollevamento della caldera. Il 3 marzo 1970 iniziò lo sgombero del Rione Terra, in quanto molte delle abitazioni mostravano lesioni e si temeva non potessero resistere a possibili scosse sismiche più forti. Le persone allontanate dalle proprie abitazioni furono alloggiate in un ospedale e in alcuni alberghi lungo il litorale Domizio, in attesa dello sviluppo del futuro Rione Toiano. 
\r\nAl termine della crisi, iniziò una lenta fase di abbassamento del suolo fino a circa 21 cm rispetto al massimo sollevamento.

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A seguito degli eventi, fu emanata una legge speciale (n°475 del 19 luglio del 1971), che imponeva il rispetto delle prescrizioni valide per le zone sismiche di seconda categoria per le nuove costruzioni ricadenti nel Comune di Pozzuoli. 

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La crisi degli anni ’80. La successiva crisi bradisismica, avvenuta tra il 1982 e il 1984, raggiunse un sollevamento massimo di 179 cm, per un totale di 334 cm rispetto al 1970. La velocità di sollevamento massima fu di 14,5 cm/mese. Il sollevamento fu accompagnato da terremoti e intensi sciami sismici: nel corso dell’intero periodo di crisi, furono registrati oltre 16mila eventi, con due scosse di M=4.0. 

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In particolare, la sismicità divenne significativa a partire dalla primavera del 1983. Da quel momento gli edifici di Pozzuoli furono sottoposti a continue sollecitazioni sismiche sia con eventi di piccola energia, ma molto frequenti, sia con eventi più isolati di energia più elevata. Un incremento significativo dell'attività sismica si registrò tra il 4 settembre e il 4 ottobre 1983 quando si verificò un terremoto di M=4.0 con epicentro nei pressi della Solfatara e una profondità tra 2,5 e 3,0 km.
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\r\nL'evento produsse danni e panico nella città di Pozzuoli. Il terremoto fu avvertito in un raggio di oltre 30 km. L'intensità nell'area epicentrale (Pozzuoli) risultò del VII grado della scala MCS, mentre in parte della città di Napoli risultò del VI grado. 
\r\nA seguito dei danni subiti da molti edifici di Pozzuoli, per effetto delle continue sollecitazioni sismiche, anche in questa occasione fu deciso l'allontanamento di parte della popolazione che, dopo un primo periodo passato nei villaggi turistici del litorale Domizio, è stata ospitata verso nel nuovo quartiere dell'area Monteruscello. Durante gli ultimi mesi del 1984, il fenomeno diminuì di intensità e la crisi sismica si chiuse con l'evento dell'8 dicembre di M=3.8. 

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Dal 1985 l’attività fu caratterizzata nuovamente da una fase di abbassamento del suolo che, a novembre 2004, raggiunse il valore complessivo di circa 94 cm. Durante tale periodo si verificarono tre brevi episodi di sollevamento, nel 1989, nel 1994 e nel 2000, tutti inferiori ai 10 cm, accompagnati da sciami sismici di bassa magnitudo. 

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Si è conclusa oggi, sabato 12 ottobre, l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “EXE Flegrei 2024”, finalizzata a testare il Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

\n

Sono più di 1500 i cittadini che hanno partecipato oggi alla giornata conclusiva, incentrata sulla simulazione delle procedure di allontanamento assistito della popolazione dai sette Comuni della zona rossa: di questi, oltre mille hanno testato il trasferimento, a bordo dei 47 autobus attivati grazie al supporto di ACaMIR e ai treni ad alta velocità messi a disposizione da Trenitalia, mentre i restanti hanno partecipato nelle aree di attesa allestite nei loro comuni, dove hanno ricevuto informazioni sul rischio vulcanico e sul piano. Un segnale di grande adesione della popolazione, decisamente superiore a quella dell’esercitazione condotta nel 2019.

\n

L’esercitazione ha visto impegnati sul territorio più di 700 operatori di protezione civile e ha coinvolto oltre sessanta tra enti e amministrazioni diverse, con uno sforzo di coordinamento che rispecchia la complessità dello scenario esercitativo.

\n

Nell’ambito dell’esercitazione è stato testato anche l’invio del messaggio IT-alert a tutti i cellullari presenti nell’area dei Campi Flegrei e della regione Campania. Sono stati 55mila i questionari compilati dai cittadini, utili per migliorare il sistema e renderlo sempre più efficace.

\n

“EXE Flegerei 2024”, che si è svolta nell’ambito della sesta edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, è organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con le prefetture di Napoli e di Caserta, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro Studi PLINIVS-LUPT e CNR-IREA). Hanno partecipato, inoltre, le regioni e le province autonome gemellate con i comuni coinvolti.

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Si è conclusa oggi, sabato 12 ottobre, l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “EXE Flegrei 2024”, finalizzata a testare il Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

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Sono più di 1500 i cittadini che hanno partecipato oggi alla giornata conclusiva, incentrata sulla simulazione delle procedure di allontanamento assistito della popolazione dai sette Comuni della zona rossa: di questi, oltre mille hanno testato il trasferimento, a bordo dei 47 autobus attivati grazie al supporto di ACaMIR e ai treni ad alta velocità messi a disposizione da Trenitalia, mentre i restanti hanno partecipato nelle aree di attesa allestite nei loro comuni, dove hanno ricevuto informazioni sul rischio vulcanico e sul piano. Un segnale di grande adesione della popolazione, decisamente superiore a quella dell’esercitazione condotta nel 2019.

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L’esercitazione ha visto impegnati sul territorio più di 700 operatori di protezione civile e ha coinvolto oltre sessanta tra enti e amministrazioni diverse, con uno sforzo di coordinamento che rispecchia la complessità dello scenario esercitativo.

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Nell’ambito dell’esercitazione è stato testato anche l’invio del messaggio IT-alert a tutti i cellullari presenti nell’area dei Campi Flegrei e della regione Campania. Sono stati 55mila i questionari compilati dai cittadini, utili per migliorare il sistema e renderlo sempre più efficace.

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“EXE Flegerei 2024”, che si è svolta nell’ambito della sesta edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, è organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con le prefetture di Napoli e di Caserta, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro Studi PLINIVS-LUPT e CNR-IREA). Hanno partecipato, inoltre, le regioni e le province autonome gemellate con i comuni coinvolti.

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Ampia partecipazione della cittadinanza

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Ampia partecipazione della cittadinanza

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Hanno preso il via le attività di “Exe Flegrei 2024”, l’esercitazione nazionale che coinvolge tutto il Sistema nazionale della Protezione Civile.

\n

Nell’ambito dello scenario esercitativo, venerdì 11 ottobre si arriverà alla simulazione di uno stato di rischio di eruzione imminente con l’innalzamento del livello di allerta a rosso e l’attivazione della fase operativa di allarme.

\n

Questo sarà il momento del test IT-alert che, intorno alle 17:00, raggiungerà tutti i cellullari presenti nel territorio della Regione Campania con il seguente messaggio:

\n

 

\n

TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

\n

 

\n

Il messaggio, a causa del fenomeno dell’overshooting, potrà essere ricevuto anche dai telefoni cellulari che si trovano nelle regioni confinanti o limitrofe alla Campania.

\n

In un situazione reale, IT-alert segnalerebbe l’inizio delle attività previste dal Piano di allontanamento della popolazione, che sarà testato a partire dalle ore 9:00 del 12 ottobre.

\n

Il sistema IT-alert è operativo dal 13 febbraio 2024 per lo scenario di attività vulcanica ai Campi Flegrei, ma grazie ai test e ai feedback raccolti sarà possibile verificare il processo di trasmissione dei messaggi, il comportamento delle celle telefoniche e la relativa copertura per rendere il sistema sempre più efficace. Per tutte le informazioni relative a Exe Flegrei 2024 vai sul sito www.protezionecivile.gov.it

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Hanno preso il via le attività di “Exe Flegrei 2024”, l’esercitazione nazionale che coinvolge tutto il Sistema nazionale della Protezione Civile.

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Nell’ambito dello scenario esercitativo, venerdì 11 ottobre si arriverà alla simulazione di uno stato di rischio di eruzione imminente con l’innalzamento del livello di allerta a rosso e l’attivazione della fase operativa di allarme.

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Questo sarà il momento del test IT-alert che, intorno alle 17:00, raggiungerà tutti i cellullari presenti nel territorio della Regione Campania con il seguente messaggio:

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TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

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Il messaggio, a causa del fenomeno dell’overshooting, potrà essere ricevuto anche dai telefoni cellulari che si trovano nelle regioni confinanti o limitrofe alla Campania.

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In un situazione reale, IT-alert segnalerebbe l’inizio delle attività previste dal Piano di allontanamento della popolazione, che sarà testato a partire dalle ore 9:00 del 12 ottobre.

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Il sistema IT-alert è operativo dal 13 febbraio 2024 per lo scenario di attività vulcanica ai Campi Flegrei, ma grazie ai test e ai feedback raccolti sarà possibile verificare il processo di trasmissione dei messaggi, il comportamento delle celle telefoniche e la relativa copertura per rendere il sistema sempre più efficace. Per tutte le informazioni relative a Exe Flegrei 2024 vai sul sito www.protezionecivile.gov.it

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Il messaggio di allarme verrà trasmesso sui cellulari presenti nella regione Campania

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Il messaggio di allarme verrà trasmesso sui cellulari presenti nella regione Campania

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Prenderà il via in Campania mercoledì 9 ottobre - e proseguirà fino a sabato 12 - l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2024”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro Studi PLINIVS-LUPT e CNR-IREA); parteciperanno, inoltre, le Regioni e le Province Autonome gemellate con i Comuni coinvolti e Ferrovie dello Stato Italiane. 

\n

L’esercitazione si svolgerà nell’ambito della sesta edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile e ha l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nel test del Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei. In particolare, sarà testato l’allontanamento della popolazione dei Comuni inseriti nella zona rossa: Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, parte di Marano e una piccola zona di Giugliano in Campania, nonché alcune Municipalità di Napoli (Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, una parte di Arenella, Vomero, Chiaiano e San Ferdinando). Il contesto di “Exe Flegrei 2024” prevede attività connesse alla tutela della salute – attraverso la verifica delle procedure previste dal Piano Sanitario di Settore della Regione Campania per l’Area Campi Flegrei -  e dei beni culturali, come la rimozione e la messa in sicurezza di manufatti e oggetti di interesse storico artistico conservati presso il sito del Castello di Baia (nel comune di Bacoli).

\n

Durante la fase esercitativa, inoltre, sarà testato l’invio di un messaggio di allarme IT-alert in tutto il territorio della Regione Campania al fine di informare i cittadini della simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei.

\n

A partire dal 9 ottobre lo scenario esercitativo simulerà la variazione dei parametri di monitoraggio e il verificarsi di fenomeni tali da determinare un possibile passaggio dallo stato attuale del vulcano, quello di allerta gialla, al livello di allerta arancione. La prima giornata esercitativa vedrà, quindi, un’attività di monitoraggio e valutazione da parte dei Centri di Competenza del Dipartimento, con la simulazione della variazione di alcuni parametri del vulcano.

\n

Giovedì 10 ottobre si riunirà, in seduta straordinaria, la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi - Settore rischio vulcanico (CGR-SRV),  all’esito della riunione verrà simulato il passaggio al livello di allerta arancione con la progressiva attivazione del Sistema nazionale di protezione civile. Verrà quindi simulata la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’attivazione della fase operativa di preallarme. Presso la sede del Dipartimento, a Roma, verrà convocato il Comitato Operativo della protezione civile strutturato nella massima configurazione di risposta. Successivamente si procederà ad istituire una Direzione di Comando e Controllo (DiComaC) presso la sede logistica di San Marco Evangelista, a Caserta, per garantire il coordinamento informativo e operativo delle attività delle componenti e strutture operative nazionali.

\n

Venerdì 11 ottobre, in considerazione delle ulteriori variazioni dei parametri di monitoraggio e delle valutazioni della CGR-SRV, si arriverà alla simulazione di uno stato di rischio di eruzione imminente con l’innalzamento del livello di allerta a rosso e l’attivazione della fase operativa di allarme.

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Questo sarà il momento del test IT-alert con l’invio di un messaggio che, a partire dalle 17, raggiungerà tutti i cellullari presenti nell’area dei Campi Flegrei e della regione Campania. Il messaggio, in un situazione reale, segnalerebbe l’inizio delle attività previste dal Piano di allontanamento della popolazione. Per questo motivo, a seguito del messaggio di test IT-alert, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli attiverà il proprio piano interno, dando il via all’evacuazione, con il trasferimento reale di una parte del personale e l’attivazione del Presidio d’emergenza.

\n

La giornata di sabato 12 ottobre, infine, sarà dedicata all’attivazione del Piano di allontanamento della popolazione della zona rossa e all’accoglienza nelle Regioni e Province Autonome gemellate. Il Piano prevede che alla dichiarazione di “allarme” tutta la popolazione dovrà abbandonare la zona rossa e potrà scegliere di farlo in modo autonomo o assistito. Il tempo complessivo stimato per questa operazione è di 72 ore (3 giorni), così articolato:

\n

L’attività esercitativa simulerà, a partire dalle ore 9.00, un reale allontanamento assistito di un campione di popolazione dei 7 Comuni della Zona Rossa, che parteciperà alle attività su base volontaria. I cittadini raggiungeranno le aree di attesa previste dalla pianificazione comunale e da qui, attraverso i mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania, verranno trasferiti nelle aree di incontro dove si procederà alla registrazione propedeutica al trasferimento presso le Regioni gemellate. Il Dipartimento della Protezione Civile, con la Regione Campania, l’Agenzia regionale ACaMIR e le Regioni e PPAA gemellate, allestiranno 5 aree di incontro delle 6 previste dal piano di allontanamento: la stazione di Napoli Centrale, la stazione di Napoli Afragola AV, la stazione di Villa Literno (CE), a stazione di Aversa (CE) e l’Istituto “Don Diana” a Giugliano in Campania (NA). In particolare, grazie alla disponibilità di Ferrovie dello Stato Italiane, dalla stazione di Napoli Centrale alle ore 11.45 partirà un treno diretto ad Aversa, che simulerà, per i cittadini di Pozzuoli, Soccavo e Bagnoli, la partenza verso le regioni gemellate. Altri due convogli stazioneranno rispettivamente nelle stazione di Aversa e di Villa Literno, per consentire il completamento delle procedure di registrazione e la conseguente salita sui treni. Al temine i partecipanti verranno accompagnati tramite bus, alle rispettive aree di attesa di partenza. Tutte le attività esercitative si concluderanno alle ore 13.00 di sabato 12 ottobre.

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Prenderà il via in Campania mercoledì 9 ottobre - e proseguirà fino a sabato 12 - l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2024”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro Studi PLINIVS-LUPT e CNR-IREA); parteciperanno, inoltre, le Regioni e le Province Autonome gemellate con i Comuni coinvolti e Ferrovie dello Stato Italiane. 

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L’esercitazione si svolgerà nell’ambito della sesta edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile e ha l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nel test del Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei. In particolare, sarà testato l’allontanamento della popolazione dei Comuni inseriti nella zona rossa: Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, parte di Marano e una piccola zona di Giugliano in Campania, nonché alcune Municipalità di Napoli (Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, una parte di Arenella, Vomero, Chiaiano e San Ferdinando). Il contesto di “Exe Flegrei 2024” prevede attività connesse alla tutela della salute – attraverso la verifica delle procedure previste dal Piano Sanitario di Settore della Regione Campania per l’Area Campi Flegrei -  e dei beni culturali, come la rimozione e la messa in sicurezza di manufatti e oggetti di interesse storico artistico conservati presso il sito del Castello di Baia (nel comune di Bacoli).

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Durante la fase esercitativa, inoltre, sarà testato l’invio di un messaggio di allarme IT-alert in tutto il territorio della Regione Campania al fine di informare i cittadini della simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei.

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A partire dal 9 ottobre lo scenario esercitativo simulerà la variazione dei parametri di monitoraggio e il verificarsi di fenomeni tali da determinare un possibile passaggio dallo stato attuale del vulcano, quello di allerta gialla, al livello di allerta arancione. La prima giornata esercitativa vedrà, quindi, un’attività di monitoraggio e valutazione da parte dei Centri di Competenza del Dipartimento, con la simulazione della variazione di alcuni parametri del vulcano.

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Giovedì 10 ottobre si riunirà, in seduta straordinaria, la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi - Settore rischio vulcanico (CGR-SRV),  all’esito della riunione verrà simulato il passaggio al livello di allerta arancione con la progressiva attivazione del Sistema nazionale di protezione civile. Verrà quindi simulata la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’attivazione della fase operativa di preallarme. Presso la sede del Dipartimento, a Roma, verrà convocato il Comitato Operativo della protezione civile strutturato nella massima configurazione di risposta. Successivamente si procederà ad istituire una Direzione di Comando e Controllo (DiComaC) presso la sede logistica di San Marco Evangelista, a Caserta, per garantire il coordinamento informativo e operativo delle attività delle componenti e strutture operative nazionali.

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Venerdì 11 ottobre, in considerazione delle ulteriori variazioni dei parametri di monitoraggio e delle valutazioni della CGR-SRV, si arriverà alla simulazione di uno stato di rischio di eruzione imminente con l’innalzamento del livello di allerta a rosso e l’attivazione della fase operativa di allarme.

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Questo sarà il momento del test IT-alert con l’invio di un messaggio che, a partire dalle 17, raggiungerà tutti i cellullari presenti nell’area dei Campi Flegrei e della regione Campania. Il messaggio, in un situazione reale, segnalerebbe l’inizio delle attività previste dal Piano di allontanamento della popolazione. Per questo motivo, a seguito del messaggio di test IT-alert, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli attiverà il proprio piano interno, dando il via all’evacuazione, con il trasferimento reale di una parte del personale e l’attivazione del Presidio d’emergenza.

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La giornata di sabato 12 ottobre, infine, sarà dedicata all’attivazione del Piano di allontanamento della popolazione della zona rossa e all’accoglienza nelle Regioni e Province Autonome gemellate. Il Piano prevede che alla dichiarazione di “allarme” tutta la popolazione dovrà abbandonare la zona rossa e potrà scegliere di farlo in modo autonomo o assistito. Il tempo complessivo stimato per questa operazione è di 72 ore (3 giorni), così articolato:

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L’attività esercitativa simulerà, a partire dalle ore 9.00, un reale allontanamento assistito di un campione di popolazione dei 7 Comuni della Zona Rossa, che parteciperà alle attività su base volontaria. I cittadini raggiungeranno le aree di attesa previste dalla pianificazione comunale e da qui, attraverso i mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania, verranno trasferiti nelle aree di incontro dove si procederà alla registrazione propedeutica al trasferimento presso le Regioni gemellate. Il Dipartimento della Protezione Civile, con la Regione Campania, l’Agenzia regionale ACaMIR e le Regioni e PPAA gemellate, allestiranno 5 aree di incontro delle 6 previste dal piano di allontanamento: la stazione di Napoli Centrale, la stazione di Napoli Afragola AV, la stazione di Villa Literno (CE), a stazione di Aversa (CE) e l’Istituto “Don Diana” a Giugliano in Campania (NA). In particolare, grazie alla disponibilità di Ferrovie dello Stato Italiane, dalla stazione di Napoli Centrale alle ore 11.45 partirà un treno diretto ad Aversa, che simulerà, per i cittadini di Pozzuoli, Soccavo e Bagnoli, la partenza verso le regioni gemellate. Altri due convogli stazioneranno rispettivamente nelle stazione di Aversa e di Villa Literno, per consentire il completamento delle procedure di registrazione e la conseguente salita sui treni. Al temine i partecipanti verranno accompagnati tramite bus, alle rispettive aree di attesa di partenza. Tutte le attività esercitative si concluderanno alle ore 13.00 di sabato 12 ottobre.

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Dal 9 al 12 ottobre si testerà il Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico. Previsto anche l’invio di un messaggio IT-alert

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Dal 9 al 12 ottobre si testerà il Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico. Previsto anche l’invio di un messaggio IT-alert

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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, ed in particolare l’articolo 23;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio Senatore Nello Musumeci è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio Senatore Nello Musumeci le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\n

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

\n

VISTA la “Pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo” prevista dall’articolo 4 del citato decreto-legge n. 140/2023, di cui alla nota del Capo del Dipartimento della protezione civile n 64212 del 12 dicembre 2023;

\n

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 30 maggio 2024 recante “Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area Campi Flegrei”;

\n

CONSIDERATO che sono stati effettuati i primi interventi necessari per fornire supporto attraverso misure temporanee per assicurare il soccorso e la prima assistenza alla popolazione interessata;

\n

CONSIDERATO, altresì, il conseguente venire meno dei presupposti per il proseguimento dello stato di mobilitazione di cui al sopra citato decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024;

\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

SENTITA la Regione Campania;

\n

DECRETA:

\n

ART. 1

\n
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024.
  2. \n
  3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  4. \n

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 10 luglio 2024.

\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci

\n","value":"

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, ed in particolare l’articolo 23;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio Senatore Nello Musumeci è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio Senatore Nello Musumeci le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

\r\n\r\n

VISTA la “Pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo” prevista dall’articolo 4 del citato decreto-legge n. 140/2023, di cui alla nota del Capo del Dipartimento della protezione civile n 64212 del 12 dicembre 2023;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 30 maggio 2024 recante “Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area Campi Flegrei”;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che sono stati effettuati i primi interventi necessari per fornire supporto attraverso misure temporanee per assicurare il soccorso e la prima assistenza alla popolazione interessata;

\r\n\r\n

CONSIDERATO, altresì, il conseguente venire meno dei presupposti per il proseguimento dello stato di mobilitazione di cui al sopra citato decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

SENTITA la Regione Campania;

\r\n\r\n

DECRETA:

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024.
  2. \r\n\t
  3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 10 luglio 2024.

\r\n\r\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2024

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2024

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CAPO I - Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

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VISTO  il «Codice della protezione civile» di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

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VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015;

\n

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024, con cui e' stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

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RITENUTA la straordinaria necessità di definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

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RITENUTA la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016;

\n

RITENUTA la straordinaria necessità  ed urgenza, in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, di provvedere ad una immediata limitazione dell'attività edificatoria nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, al fine di contenere la densità abitativa e gli effetti che un suo aumento potrebbe produrre sull'attuazione della pianificazione di protezione civile;

\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

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SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

\n

EMANA 

\n

il seguente decreto-legge:

\n

ART. 1
\n(Ambito di applicazione)

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  1.  Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:
    \n\ta) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;
    \n\tb) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.
  2. \n

ART. 2
\n(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

\n
  1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.
  2. \n
  3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:
    \n\ta) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:
    \n\t    1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;
    \n\t    2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata», uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
    \n\tb) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    \n\tc) ad esercitare i poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
  4. \n
  5. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.
  6. \n
  7. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
  8. \n
  9. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
  10. \n
  11. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
  12. \n
  13. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.
  14. \n
  15. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
  16. \n
  17. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  18. \n
  19. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:
    \n\ta) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
    \n\tb) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).
  20. \n
  21. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:
    \n\ta) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    \n\tb) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;
    \n\tc) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  22. \n
  23. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:
    \n\ta) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    \n\tb) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;
    \n\tc) dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;
    \n\td) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;
    \n\te) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;
    \n\tf) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
    \n\tg) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.
  24. \n
  25. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:
    \n\ta) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;
    \n\tb) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
  26. \n
  27. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.
  28. \n
  29. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al primo periodo, le parole «, per la cui esecuzione» fino alla fine del periodo sono soppresse; b) il secondo periodo è soppresso.
  30. \n
  31. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 140/2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.
  32. \n

ART. 3
\n(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

\n
  1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 2, nonché quelli indicati nell'articolo 4 del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
  2. \n
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. E' ammessa, altresì, la deroga alle seguenti disposizioni normative:
    \n\ta) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;
    \n\tb) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
    \n\tc) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;
    \n\td) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
    \n\t    1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
    \n\t    2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
    \n\t    3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7;
  4. \n
  5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  6. \n

ART. 4
\n(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

\n
  1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. \n
  3. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.
  4. \n

ART. 5
\n(Contributi per l'autonoma sistemazione) 
   

\n
  1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
  2. \n
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 8 del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
  4. \n
  5. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
  6. \n
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
  8. \n

ART. 6
\n(Interventi di nuova costruzione)

\n
  1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.
  2. \n

ART. 7
\n(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

\n
  1.  Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancore definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. \n
  3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  4. \n

ART. 8
\n(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

\n
  1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
  2. \n
  3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.
  4. \n
  5. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:
    \n\ta) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;
    \n\tb) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
    \n\tc) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì la finalità e la idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
    \n\td) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
  6. \n
  7. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
  8. \n
  9. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.
  10. \n
  11. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.
  12. \n
  13. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:
    \n\ta) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
    \n\tb) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
    \n\tc) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
    \n\td) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 5, secondo periodo;
    \n\te) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
  14. \n
  15. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
    \n\ta) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
    \n\tb) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
    \n\t    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
    \n\t    2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
    \n\t    3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
    \n\t    4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
    \n\t    5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
    \n\t    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
    \n\t    7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
    \n\t    8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
    \n\t   9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
    \n\t    10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
    \n\t    11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
    \n\t    12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
    \n\t    13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
    \n\t    14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
    \n\t    15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026
  16. \n

ART. 9
\n(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

\n
  1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla presente Capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
    \n\tb) al terzo periodo le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «venti unità», le parole: «nove di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove di personale non dirigenziale» e le parole: «fino al numero massimo di quattro unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino al numero massimo di otto unità»;
    \n\tc) all'ottavo periodo, le parole: «e di 655.664 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025».
  2. \n

ART. 10
(Disposizioni finanziarie)

\n
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. \n
  3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.
  4. \n

II CAPO - Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione

\n

ART. 11
\n(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia)

\n
  1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.
  2. \n
  3. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto, altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  4. \n
  5. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
  6. \n
  7. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
  8. \n
  9. 5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
  10. \n
  11. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.
  12. \n
  13. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.
  14. \n
  15. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.
  16. \n

ART. 12
\n(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

\n
  1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;
    \n\tb) al comma 3, le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui», «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui», «euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui», «euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui» ed «euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «euro 6.268.803 annui»; «euro 11.908.750 annui»; «euro 3.177.860 annui»; «euro 6.128.730 annui» e «euro 75.996.252 annui»; 
    \n\tc) al comma 8, alinea e lettera a), le parole «euro 62.669.029 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per l'anno 2024».
  2. \n
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
    \n\ta) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
    \n\tb) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    \n\tc) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    \n\td) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
    \n\te) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
    \n\tf) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  4. \n

ART. 13
\n(Entrata in vigore)

\n
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  2. \n

Dato a Roma, addi' 2 luglio 2024

\n

MATTARELLA
\nMeloni, Presidente del Consiglio dei ministri
\nMusumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
\nFitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
\nGiorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

\n

Visto: il Guardasigilli: Nordio

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CAPO I - Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

\r\n\r\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

\r\n\r\n

VISTO  il «Codice della protezione civile» di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024, con cui e' stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

\r\n\r\n

RITENUTA la straordinaria necessità di definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

\r\n\r\n

RITENUTA la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016;

\r\n\r\n

RITENUTA la straordinaria necessità  ed urgenza, in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, di provvedere ad una immediata limitazione dell'attività edificatoria nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, al fine di contenere la densità abitativa e gli effetti che un suo aumento potrebbe produrre sull'attuazione della pianificazione di protezione civile;

\r\n\r\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

\r\n\r\n

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

\r\n\r\n

EMANA 

\r\n\r\n

il seguente decreto-legge:

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Ambito di applicazione)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:
    \r\n\ta) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;
    \r\n\tb) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.
  2. \r\n\t
  3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:
    \r\n\ta) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:
    \r\n\t    1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;
    \r\n\t    2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata», uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
    \r\n\tb) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    \r\n\tc) ad esercitare i poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
  4. \r\n\t
  5. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.
  6. \r\n\t
  7. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
  8. \r\n\t
  9. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
  10. \r\n\t
  11. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
  12. \r\n\t
  13. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.
  14. \r\n\t
  15. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
  16. \r\n\t
  17. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  18. \r\n\t
  19. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:
    \r\n\ta) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
    \r\n\tb) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).
  20. \r\n\t
  21. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:
    \r\n\ta) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    \r\n\tb) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;
    \r\n\tc) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  22. \r\n\t
  23. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:
    \r\n\ta) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    \r\n\tb) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;
    \r\n\tc) dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;
    \r\n\td) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;
    \r\n\te) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;
    \r\n\tf) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
    \r\n\tg) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.
  24. \r\n\t
  25. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:
    \r\n\ta) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;
    \r\n\tb) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
  26. \r\n\t
  27. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.
  28. \r\n\t
  29. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al primo periodo, le parole «, per la cui esecuzione» fino alla fine del periodo sono soppresse; b) il secondo periodo è soppresso.
  30. \r\n\t
  31. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 140/2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.
  32. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 2, nonché quelli indicati nell'articolo 4 del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
  2. \r\n\t
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. E' ammessa, altresì, la deroga alle seguenti disposizioni normative:
    \r\n\ta) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;
    \r\n\tb) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
    \r\n\tc) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;
    \r\n\td) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
    \r\n\t    1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
    \r\n\t    2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
    \r\n\t    3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7;
  4. \r\n\t
  5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. \r\n\t
  3. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Contributi per l'autonoma sistemazione) 
   

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
  2. \r\n\t
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 8 del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
  4. \r\n\t
  5. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
  6. \r\n\t
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Interventi di nuova costruzione)

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    \r\n\t
  1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7
\r\n(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

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    \r\n\t
  1.  Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancore definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. \r\n\t
  3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 8
\r\n(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
  2. \r\n\t
  3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.
  4. \r\n\t
  5. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:
    \r\n\ta) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;
    \r\n\tb) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
    \r\n\tc) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì la finalità e la idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
    \r\n\td) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
  6. \r\n\t
  7. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
  8. \r\n\t
  9. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.
  10. \r\n\t
  11. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.
  12. \r\n\t
  13. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:
    \r\n\ta) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
    \r\n\tb) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
    \r\n\tc) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
    \r\n\td) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 5, secondo periodo;
    \r\n\te) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
  14. \r\n\t
  15. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
    \r\n\ta) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
    \r\n\tb) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
    \r\n\t    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
    \r\n\t    5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
    \r\n\t    7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t   9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
    \r\n\t    15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 9
\r\n(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla presente Capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
    \r\n\tb) al terzo periodo le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «venti unità», le parole: «nove di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove di personale non dirigenziale» e le parole: «fino al numero massimo di quattro unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino al numero massimo di otto unità»;
    \r\n\tc) all'ottavo periodo, le parole: «e di 655.664 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025».
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 10
\r\n(Disposizioni finanziarie)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. \r\n\t
  3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.
  4. \r\n
\r\n\r\n

II CAPO - Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione

\r\n\r\n

ART. 11
\r\n(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.
  2. \r\n\t
  3. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto, altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  4. \r\n\t
  5. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
  6. \r\n\t
  7. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
  8. \r\n\t
  9. 5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
  10. \r\n\t
  11. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.
  12. \r\n\t
  13. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.
  14. \r\n\t
  15. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 12
\r\n(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;
    \r\n\tb) al comma 3, le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui», «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui», «euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui», «euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui» ed «euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «euro 6.268.803 annui»; «euro 11.908.750 annui»; «euro 3.177.860 annui»; «euro 6.128.730 annui» e «euro 75.996.252 annui»; 
    \r\n\tc) al comma 8, alinea e lettera a), le parole «euro 62.669.029 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per l'anno 2024».
  2. \r\n\t
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
    \r\n\ta) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
    \r\n\tb) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    \r\n\tc) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    \r\n\td) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
    \r\n\te) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
    \r\n\tf) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 13
\r\n(Entrata in vigore)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  2. \r\n
\r\n\r\n

Dato a Roma, addi' 2 luglio 2024

\r\n\r\n

MATTARELLA
\r\nMeloni, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nMusumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
\r\nFitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
\r\nGiorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

\r\n\r\n

Visto: il Guardasigilli: Nordio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024

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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, ed in particolare l’articolo 23;

\n

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

\n

VISTA la “Pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo” prevista dall’articolo 4 del citato decreto-legge n. 140/2023, di cui alla nota del Capo del Dipartimento della protezione civile n 64212 del 12 dicembre 2023;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\n

CONSIDERATO che il fenomeno bradisismico in atto sta producendo degli sciami sismici nell’area dei Campi Flegrei culminati con un evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024;

\n

CONSIDERATO che l’intensità dell’evento ha determinato puntuali casi di grave danneggiamento degli edifici e l’evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni, unitamente all’esigenza di attivare con immediatezza misure temporanee per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata con particolare riguardo a misure volte ad assicurare l’accoglienza presso strutture ricettive ovvero ulteriori forme di sostegno all’autonoma sistemazione per le persone evacuate dalle proprie abitazioni a seguito dell’adozione di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità conseguente agli eventi in parola, nonché l’attivazione di procedure finalizzate a garantire un rapido riscontro alle numerose verifiche di agibilità richieste su edifici pubblici e privati;

\n

VISTI gli esiti delle riunioni dell’Unità di crisi dipartimentale svoltesi, a partire dalla serata del 20 maggio 2024, in videocollegamento con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Comando di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa che hanno visto la partecipazione dei vertici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dell’Osservatorio Vesuviano del predetto Istituto e del centro di competenza CNR-IREA;

\n

VISTA la richiesta del Presidente della Regione Campania del 29 maggio 2024 con la quale è stato chiesto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, dichiarando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;

\n

CONSIDERATA l’eccezionalità della situazione manifestatasi con intensità suscettibile di compromettere beni di primaria importanza, e tenuto conto della necessità di porre in essere con immediatezza i richiamati interventi urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione colpita che, per le esigenze delle persone evacuate da edifici dichiarati inagibili, potrebbero protrarsi anche per alcuni mesi;

\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

DECRETA:

\n

ART. 1

\n
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Campania in conseguenza dell’evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell’ambito del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei.
  2. \n
  3. Per fronteggiare la situazione in atto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità territoriali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
  4. \n
  5. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
  6. \n

ART. 2

\n
  1. Nelle more dell’adozione della direttiva di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile fornisce specifiche indicazioni e cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative dei territori interessati e di quelle nazionali interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione.
  2. \n

Roma, 30 maggio 2024

\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci

\n","value":"

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, ed in particolare l’articolo 23;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

\r\n\r\n

VISTA la “Pianificazione speditiva di emergenza per l’area del bradisismo” prevista dall’articolo 4 del citato decreto-legge n. 140/2023, di cui alla nota del Capo del Dipartimento della protezione civile n 64212 del 12 dicembre 2023;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che il fenomeno bradisismico in atto sta producendo degli sciami sismici nell’area dei Campi Flegrei culminati con un evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024;

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CONSIDERATO che l’intensità dell’evento ha determinato puntuali casi di grave danneggiamento degli edifici e l’evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni, unitamente all’esigenza di attivare con immediatezza misure temporanee per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata con particolare riguardo a misure volte ad assicurare l’accoglienza presso strutture ricettive ovvero ulteriori forme di sostegno all’autonoma sistemazione per le persone evacuate dalle proprie abitazioni a seguito dell’adozione di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità conseguente agli eventi in parola, nonché l’attivazione di procedure finalizzate a garantire un rapido riscontro alle numerose verifiche di agibilità richieste su edifici pubblici e privati;

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VISTI gli esiti delle riunioni dell’Unità di crisi dipartimentale svoltesi, a partire dalla serata del 20 maggio 2024, in videocollegamento con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Comando di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa che hanno visto la partecipazione dei vertici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dell’Osservatorio Vesuviano del predetto Istituto e del centro di competenza CNR-IREA;

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VISTA la richiesta del Presidente della Regione Campania del 29 maggio 2024 con la quale è stato chiesto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, dichiarando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;

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CONSIDERATA l’eccezionalità della situazione manifestatasi con intensità suscettibile di compromettere beni di primaria importanza, e tenuto conto della necessità di porre in essere con immediatezza i richiamati interventi urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione colpita che, per le esigenze delle persone evacuate da edifici dichiarati inagibili, potrebbero protrarsi anche per alcuni mesi;

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SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

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DECRETA:

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ART. 1

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    \r\n\t
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Campania in conseguenza dell’evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell’ambito del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei.
  2. \r\n\t
  3. Per fronteggiare la situazione in atto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità territoriali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
  4. \r\n\t
  5. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nelle more dell’adozione della direttiva di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile fornisce specifiche indicazioni e cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative dei territori interessati e di quelle nazionali interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione.
  2. \r\n
\r\n\r\n

Roma, 30 maggio 2024

\r\n\r\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2024

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2024

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