Year 2013

L’ocdpc n. 171 del 19 giugno 2014 regola le modalità di utilizzo dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77/2009, relativamente ai fondi resi disponibili per l’annualità 2013.

L’ocdpc n. 171 - in modo simile all’opcm n. 3907 del 13 dicembre 2010, all’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012 e all’ocdpc n. 52 del 20 febbraio 2013 - prosegue nello sviluppo di quelle azioni già definite nelle precedenti ordinanze: studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.

La quota stanziata per il 2013, pari a 195,6 milioni di euro è ripartita tra le Regioni in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale. Le Regioni devono attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

Come per l’annualità 2012, anche per il 2013 gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto. I contributi per gli studi MS sono concessi alle Regioni e agli Enti Locali che cofinanziano la spesa per almeno il 25% del costo. Questa quota di cofinanziamento può essere ridotta al 15% per i comuni che facciano parte di un’unione di comuni in cui non siano presenti studi di MS e analisi della CLE.

L’art. 22 dell’ordinanza prevede l’avvio in forma sperimentale di un programma per garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.Nel programma è prevista l’individuazione in uno o più comuni o unioni di comuni di tre edifici strategici che assicurino il coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni che aderiranno potranno finanziare in questi comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi della CLE senza obbligo di cofinanziamento.
Gli interventi individuati dall’ocdpc n. 171, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati al Dipartimento della Protezione Civile.