Year 2014

    

L'ocpdc n. 293 del 26 ottobre 2015 regola le modalità di utilizzo dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77/2009, relativamente ai fondi resi disponibili per l’annualità 2014.

L’ocdpc n. 293 - in modo simile all’opcm n. 3907 del 13 dicembre 2010, all’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012, all’ocdpc n. 52 del 20 febbraio 2013 e all’ocdpc n. 171 del 19 giugno 2014 - regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.
La quota stanziata per il 2014, pari a 195,6 milioni di euro è ripartita tra le Regioni in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale. Per il 2014, come per le annualità precedenti (salvo la prima, relativa al 2010), le Regioni devono attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

Come per le annualità 2012 e 2013, anche per il 2014 gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto. Viene mantenuto il meccanismo di premalità per le unioni di comuni, nelle quali il contributo di cofinanziamento degli studi di MS e analisi della CLE può essere ridotto dal 25% al 15% (lo Stato finanzia l’85% degli studi e analisi), come pure viene confermata la possibilità per le Regioni di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza, individuando in uno o più comuni o unioni di comuni tre edifici strategici che assicurino il coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni che aderiranno potranno finanziare in tali comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi della CLE senza obbligo di cofinanziamento (contributo a totale carico dello Stato).

L’art. 22 dell’ordinanza prevede l’avvio in forma sperimentale di un programma per garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza. Nel programma è prevista l’individuazione in uno o più comuni o unioni di comuni di tre edifici strategici che assicurino il coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni che aderiranno potranno finanziare in questi comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi della CLE senza obbligo di cofinanziamento.

Queste le principali novità introdotte dall’ocdpc n. 293:
- gli studi di MS di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio o della circoscrizione;
- lo stato di attuazione degli interventi previsti dall’ordinanza verrà monitorato attraverso l’attribuzione a tutti i comuni, al termine delle attività, di una classe, comunicata dalle Regioni al Dipartimento.
Gli interventi previsti dall’ocdpc n. 293, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.