Annualità 2013 - ocdpc 171 del 2014
L’ocdpc n. 171 del 19 giugno 2014 regola le modalità di utilizzo dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77/2009, relativamente ai fondi resi disponibili per l’annualità 2013.
L’ocdpc n. 171 - in modo simile all’opcm n. 3907 del 13 dicembre 2010, all’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012 e all’ocdpc n. 52 del 20 febbraio 2013 - prosegue nello sviluppo di quelle azioni già definite nelle precedenti ordinanze: studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.
La quota stanziata per il 2013, pari a 195,6 milioni di euro è ripartita tra le Regioni in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale. Le Regioni devono attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.
Come per l’annualità 2012, anche per il 2013 gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto. I contributi per gli studi MS sono concessi alle Regioni e agli Enti Locali che cofinanziano la spesa per almeno il 25% del costo. Questa quota di cofinanziamento può essere ridotta al 15% per i comuni che facciano parte di un’unione di comuni in cui non siano presenti studi di MS e analisi della CLE.
L’art. 22 dell’ordinanza prevede l’avvio in forma sperimentale di un programma per garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.Nel programma è prevista l’individuazione in uno o più comuni o unioni di comuni di tre edifici strategici che assicurino il coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni che aderiranno potranno finanziare in questi comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi della CLE senza obbligo di cofinanziamento.
Gli interventi individuati dall’ocdpc n. 171, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati al Dipartimento della Protezione Civile.