Annualità 2015 - ocpdc 344 del 2016

I fondi disponibili per la sesta annualità sono disciplinati dall’ocdpc n. 344 del 9 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016.

La quota stanziata per il 2015, pari a 145,1 milioni di euro (in diminuzione rispetto alle annualità precedenti, così come previsto dal provvedimento di legge), è ripartita tra le Regioni in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale.
L’ocdpc n. 344 - in modo simile alle ordinanze delle precedenti annualità - regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.

Per il 2015, come per le annualità precedenti (salvo la prima, relativa al 2010), le Regioni devono attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro. Gli interventi, sia sugli edifici privati, sia sulle costruzioni e infrastrutture pubbliche, possono essere di tre tipi: rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione, in relazione alle specifiche esigenze.

Inoltre, a partire dall’annualità 2012 è previsto che gli studi di microzonazione sismica siano sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto. Viene mantenuto anche per il 2015 il meccanismo di premalità per le unioni di comuni, nelle quali il contributo di cofinanziamento degli studi di MS e analisi della CLE può essere ridotto dal 25% al 15% (lo Stato finanzia l’85% degli studi e delle analisi), come pure viene confermata la possibilità per le Regioni di sperimentare un programma per garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza, individuando in uno o più comuni o unioni di comuni tre edifici strategici che assicurino il coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni che aderiranno potranno finanziare in tali comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi della CLE senza obbligo di cofinanziamento (il contributo è totalmente a carico dello Stato).