Annualità 2016 - ocdpc 532 del 2018
I fondi disponibili e le relative azioni per la settima e ultima annualità sono disciplinati dall’ocdpc n. 532 del 12 luglio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2018.
Alla quota stanziata per il 2016, pari a circa 43,56 milioni, sono state aggiunte le risorse non ancora impegnate nelle precedenti ordinanze (di cui agli articoli 16, comma 1, lettera c) inerenti le azioni di cui all’articolo 2, comma 1 lettera d) delle ordinanze 3907 e 4007 per complessivi euro 1.078.845,61 e delle ordinanze 52, 171, 293 e 344, per complessivi euro 28,90 milioni di euro).
Complessivamente dunque la quota stanziata per il 2016 è pari a 70,93 milioni di euro (al netto della quota dell'1% pari ad euro 0,44 milioni, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 5 gennaio 2017, n. 4, è destinata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici) ed è ripartita tra le Regioni in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale per:
a) studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (8 milioni di euro);
b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati (62,93 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c).
Come per la prima annualità, diversamente da quanto disposto nelle altre, è data facoltà alle Regioni di decidere se attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato. È stata inoltre eliminata la linea di finanziamento relativa ad altri interventi urgenti e indifferibili (che nelle prime due annualità ha visto finanziati ponti e viadotti che servono vie di fuga).
Per gli interventi su edifici pubblici e privati, oggetto di assegnazione dei contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per le annualità dal 2012 al 2015, gli oneri finanziari inerenti i lavori già avviati, ma non ancora completati a causa della sopraggiunta inagibilità o inutilizzabilità conseguente agli eventi sismici dell’agosto 2016, permangono a carico del suddetto fondo. Questi edifici possono, altresì, usufruire, per i danni occorsi in conseguenza dell’evento simico del contributo statale previsto nell’ambito del processo di ricostruzione (decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).
Inoltre, a partire dall’annualità 2012 è previsto che gli studi di microzonazione sismica siano sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto. Viene mantenuto anche per il 2016 il meccanismo di premialità per le unioni di comuni, nelle quali il contributo di cofinanziamento degli studi di MS e analisi della CLE può essere ridotto dal 25% al 15% (lo Stato finanzia l’85% degli studi e delle analisi), come pure viene confermata la possibilità per le Regioni di sperimentare un programma per garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza, individuando in uno o più comuni o unioni di comuni tre edifici strategici che assicurino il coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni che aderiranno potranno finanziare in tali comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi della CLE senza obbligo di cofinanziamento (il contributo è totalmente a carico dello Stato).