Domande e risposte sul Piano straordinario di analisi della vulnerabilità per i Campi Flegrei

Il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno del bradisismo è previsto dall’art. 2 del DL 140/2023. Il Piano prevede una serie di misure urgenti finalizzate a fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico, in corso nell’area flegrea, anche mediante il ricorso a procedure semplificate. Tali azioni sono:
- uno studio di microzonazione sismica;
- un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;
- un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia pubblica e, all’esito, l’elaborazione di un primo piano di misure per la relativa mitigazione;
- un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.
Tali azioni sono riferite alla zona di intervento, che ricomprende parte dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli maggiormente interessate dal fenomeno bradisismico.
Il decreto-legge 76/2024 ha previsto, successivamente, che l’attuazione degli interventi sugli edifici pubblici sia in capo ad un Commissario Straordinario per i Campi Flegrei.
Per l'edilizia privata, il Piano straordinario per l’analisi della vulnerabilità delle zone edificate ha previsto una prima ricognizione areale, a tappeto e solo dall’esterno, degli edifici ordinari (prevalentemente ad uso residenziale e servizi) ricadenti nella “zona di intervento”, ovvero nelle aree dei comuni di Pozzuoli, Napoli e Bacoli maggiormente interessate dal fenomeno bradisismico, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza dell’edificato e di individuare le priorità di approfondimento conoscitivo con scheda CARTIS.
All'esito di tale ricognizione è stata elaborata una mappa di sintesi che fornisce la probabile concentrazione di edifici vulnerabili a livello areale nella zona di intervento.
Dal 5 marzo al 31 agosto 2025, i cittadini hanno quindi avuto la possibilità di richiedere un sopralluogo di approfondimento conoscitivo gratuito sul proprio edificio con scheda CARTIS, necessario per la successiva classificazione della vulnerabilità secondo modalità semplificate.
I cittadini dei territori in cui si svolgono le attività di analisi di vulnerabilità semplificata dell’edilizia privata possono rivolgersi al proprio Comune per richieste specifiche, e per informazioni generali a Regione Campania o al Dipartimento della Protezione Civile.
L’area in cui vengono attuate le attività previste dal Piano straordinario di analisi della vulnerabilità è la zona di intervento, cioè l’area nei comuni di Pozzuoli, Napoli e Bacoli maggiormente interessata dal fenomeno bradisismico, quindi da deformazioni del suolo e sismicità. Per sapere quali territori sono compresi nella zona di intervento è possibile consultare la mappa disponibile a questo link.
I sopralluoghi di "vulnerabilità" sono condotti tramite la scheda CARTIS-Edificio, che ha come scopo principale l'approfondimento conoscitivo delle caratteristiche geometriche, edilizie e costruttive degli edifici (numero dei piani, epoca di progettazione, tipo di struttura), in modo da consentire, sulla base dei dati raccolti, la successiva valutazione della vulnerabilità sismica attraverso procedure semplificate.
I sopralluoghi di “agibilità” sono condotti tramite la scheda AeDES, che consente il rilevamento speditivo e a vista dei danni per la valutazione di agibilità post-sismica degli edifici ordinari, (ovvero edifici che non hanno caratteristiche speciali).
Questi sopralluoghi hanno lo scopo di valutare se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti e danneggiati dal terremoto possono essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana, tenuto conto del livello di danneggiamento subito. Pertanto, l’obiettivo è stabilire, in tempi brevi, se un edificio è agibile, parzialmente agibile (con o senza provvedimenti di pronto intervento) o inagibile, al fine di permettere o meno il rientro degli abitanti nell'immediatezza.
L’esito di vulnerabilità CARTIS sul singolo edificio è formulato attraverso procedure semplificate messe a punto dalla comunità scientifica e basate su dati rilevabili a vista, che non hanno perciò valore di verifica sismica ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018.
L'esito è espresso attraverso una classificazione articolata in 7 fasce di vulnerabilità, dalla A+, la meno vulnerabile, alla F, la più vulnerabile (A+, A, B, C, D, E, F).
Di conseguenza, la fascia di vulnerabilità assegnata che con maggiori probabilità approssima quella dell’edificio esaminato fornisce un’indicazione sulla capacità di una struttura di resistere adeguatamente a un terremoto.
Tanto più la fascia di vulnerabilità si allontana dall’esito A+, tanto più elevata sarà la vulnerabilità strutturale dell’edificio e, quindi, maggiori saranno gli interventi necessari per garantire prestazioni strutturali adeguate in caso di evento sismico.
L’esito di vulnerabilità CARTIS è espresso a partire delle sole caratteristiche strutturali dell’edificio acquisite dalla scheda CARTIS-edificio e non prende in considerazione le parti strutturali secondarie (tamponature e tramezzature) e quelle non strutturali (cornicioni, intonaci, etc.), né eventuali danni dell’edificio esaminato o possibili difetti occulti o specifiche carenze gravi delle strutture dei singoli edifici, non rilevabili a vista.
Pertanto, l’esito di vulnerabilità non costituisce una valutazione di sicurezza dell’edificio: tale valutazione, infatti, viene fornita solo da verifiche sismiche eseguite con gli approfondimenti sperimentali e modellistici, coerenti con le Norme Tecniche per le Costruzioni.
L’esito di vulnerabilità CARTIS non può fornire una previsione dei danni strutturali o non strutturali che l’edificio potrebbe subire in occasione di futuri eventi.
Esso costituisce una prima indicazione di massima, formulata sulla base dei dati disponibili, rispetto alla vulnerabilità strutturale dell’edificio, funzionale a valutare la possibilità di accesso ai contributi pubblici di riqualificazione sismica previsti dalla Legge di bilancio 2025.
La Legge di bilancio 2025 ha stanziato 100 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029) finalizzati a interventi antisismici sul patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso prevalentemente residenziale nella zona di intervento per il rischio bradisismico, che non sia già stato oggetto di contributi per la riparazione del danno e la riqualificazione sismica conseguenti ai terremoti maggio 2024 e di marzo 2025.
Per verificare se sussistono le condizioni per presentare richiesta di contributo per la riqualificazione sismica dell’edificio, occorre consultare il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previsto dalla legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 (all’articolo 1, comma 701), in fase di emanazione.
No, in generale, l’esito di vulnerabilità, anche quando è riferito a fasce di vulnerabilità elevate, non implica lo sgombero dell’edificio, ma è comunque opportuno attivarsi per tempo con i finanziamenti previsti di recente dallo Stato, oppure con mezzi propri, per ridurre la vulnerabilità dell’edificio e, di conseguenza, mitigare il rischio sismico.
No, la legge di bilancio prevede espressamente che i contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale non siano cumulabili con i contributi per la riparazione dei danni degli eventi sismici di maggio 2024 e marzo 2025. Qualora si abbiano quindi i requisiti per entrambe le tipologie di contributo, sarà necessario fare una scelta.
Nel caso della riparazione di danni causati da terremoti, il contributo è pari al 100% del costo da sostenere e ritenuto ammissibile, in linea ai criteri previsti dal Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 13 dicembre 2024 (Decreto Ministro Protezione Civile e Politiche del mare del 13 dicembre 2024, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze | Dipartimento della Protezione Civile).
Nel caso di interventi per la riduzione della vulnerabilità, il contributo è pari al 50% del costo da sostenere e ritenuto ammissibile, in linea con la legge di bilancio 2025 e ai criteri che saranno previsti con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.
Il sopralluogo CARTIS-edificio e l’esito di vulnerabilità rilasciato successivamente si riferiscono all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari.
Il Piano straordinario ha stabilito che per considerare valido un sopralluogo, è richiesto che sia ispezionato almeno il 40% delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Pertanto, se il sopralluogo non ha interessato il tuo appartamento in particolare, ma il numero di unità immobiliari complessivamente visionate risponde ai criteri del Piano straordinario, l’esito di vulnerabilità prodotto si riferisce all’intero edificio
No, l’esito di vulnerabilità non fornisce indicazioni sul tipo di intervento da eseguire per ridurre la vulnerabilità dell’edificio in caso di terremoto.
L’esito fornisce una prima indicazione di massima, formulata sulla base dei dati disponibili, rispetto alla vulnerabilità dell’edificio che serve a capire se è possibile accedere contributi pubblici di riqualificazione sismica previsti dalla Legge di bilancio 2025.
Per individuare il tipo di intervento più adeguato al tuo edificio e presentare, ove ricorrano le condizioni, domanda di contributo, è necessario coinvolgere un tecnico di fiducia che, una volta valutata la sicurezza dell’edificio ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni 2018, effettuando i necessari rilievi, le indagini sui materiali e le modellazioni numeriche, potrà suggerire interventi di miglioramento sismico o interventi locali sull'edificio in relazione alle specifiche esigenze riscontrate.